Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/54: Legge federale sul trattamento fiscale delle sanzioni finanziarie (attuazione della mozione 14.3450, Luginbühl) · 24 pagine

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Le sanzioni che incidono sull’utile risultano correlate alla confisca di valori patrimoniali disciplinata nel diritto penale (art. 70 CP). Quest’ultima mira ad evitare che l’autore possa approfittare del risultato del reato. Riguardo al trattamento fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto dei valori patrimoniali confiscati, in un «obiter dictum» il Tribunale amministrativo federale ha ribadito che nell’ambito dell’imposta diretta l’entrata viene neutralizzata dall’obbligo di fornire il reddito da attività a favore di terzi e che pertanto non risulta alcun afflusso di sostanza netta.18 In altre parole, la confisca comporta il mancato conseguimento dell’utile.

1.2.3 Retribuzioni corruttive versate a privati

Secondo la prassi e la dottrina le retribuzioni corruttive versate a privati sono considerate oneri giustificati dall’uso commerciale e quindi fiscalmente deducibili.19

La corruzione di privati è stata tematizzata nell’ambito dell’introduzione della non deducibilità delle retribuzioni corruttive versate a pubblici ufficiali. Tuttavia, è stata confermata la deducibilità delle retribuzioni corruttive versate a privati (cfr. il rapporto del 29 gennaio 1997 della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale [CET-N] concernente l’iniziativa parlamentare Carobbio «Tangenti e bustarelle. Non deducibilità fiscale»20).21 Nel 2006, in occasione di una modifica apportata alla legislazione in materia di concorrenza, la punibilità è stata estesa alla corruzione attiva e passiva di privati che comporta una distorsione della concorrenza (cfr. i dettagli citati al n. 1.4.3). Ciò non ha però portato al alcuna modifica della LIFD o della LAID. La prassi e la dottrina continuano ad ammettere la deducibilità delle retribuzioni corruttive versate a privati anche laddove tale pagamento comporta una distorsione della concorrenza ed è punibile ai sensi della LCSl (cfr. a tale proposito anche

n. 1.4.3).22

1.2.4 Spese finalizzate a rendere possibile un reato o versate quale compenso per la perpetrazione di un reato

Né la LIFD né la LAID disciplinano con una disposizione esplicita le spese connesse in senso ampio a reati. Partendo dalla definizione data dal Tribunale federale, le spese sono considerate oneri giustificati dall’uso commerciale se esiste un nesso oggettivo tra l’attività commerciale e la spesa. L’oggettività della spesa è determinata ricorrendo alla nozione, utilizzata nel diritto commerciale, dell’obbligo di diligenza a cui sottostà il direttore della società secondo un metro di valutazione oggettivo (cfr. n. 1.2.1). Le spese che sono state sostenute in vista di un reato oppure come compenso per la perpetrazione di un reato non soddisfano questi requisiti. In linea di principio la deducibilità fiscale di tali spese sarebbe dunque da negare già in virtù del diritto vigente.

18 DTAF 2007/23, consid. 7.1; cfr. Andrea Opel, «Ist die Besteuerung von Unrecht rechtens?», in ASA 84/3, pag. 196 e il riferimento ivi citato.

19 Martin Zweifel, Peter Athanas, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG), art. 1- 82, 2a ed., Zurigo 2008, n. 33 ad art. 27 LIFD.

20 FF 1997 II 852 864

21 Cfr. Felix Richner, Walter Frei, Stefan Kaufmann, Hans Ulrich Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ed., Zurigo 2009, n. 38 ad art. 27 LIFD.

22 Felix Richner, Walter Frei, Stefan Kaufmann, Hans Ulrich Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ed., Zurigo 2009, n. 38 segg. ad art. 27 e n. 36 ad art. 59 LIFD.