Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/54: Legge federale sul trattamento fiscale delle sanzioni finanziarie (attuazione della mozione 14.3450, Luginbühl) · 24 pagine
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Retribuzioni corruttive e bustarelle non sono deducibili a fini fiscali. Ciò viene motivato soprattutto dal fatto che qui la protezione dell’ordinamento giuridico fondamentalmente giustifica la violazione del principio del reddito netto.35
1.5.3 Francia
In Francia la deduzione fiscale delle sanzioni finanziarie («sanctions pécuniaires») non è ammessa. Ciò si estende agli obblighi giuridici indipendentemente dalla loro natura giuridica. Per sanzioni finanziarie si intendono in particolare maggiorazioni («majorations»), multe («amendes»), confische («confiscations») e multe coercitive («astreintes»). Fatta eccezione per le multe ai sensi del diritto penale, non sono deducibili neppure le sanzioni finanziarie derivanti dal diritto fiscale, doganale, sociale, del lavoro e sulla concorrenza. Ciò vale anche per le sanzioni pronunciate conformemente al diritto dell’Unione europea o di uno Stato estero, se sono collegate ad attività imponibili in Francia.36
Ai sensi del diritto francese la corruzione attiva e passiva di privati è punibile.37 L’imposizione di retribuzioni corruttive a privati non è disciplinata esplicitamente. Dalla configurazione fiscale del sistema tributario consegue comunque che le retribuzioni correttive a privati non sono deducibili.
1.5.4 Italia
Nella legislazione italiana le multe fiscali sono esplicitamente dichiarate non deducibili, mentre mancano disposizioni sulla deducibilità di altre sanzioni finanziarie. In linea di principio si distingue tra sanzioni nell’ambito del diritto civile («sanzioni civilistiche»), misure nell’ambito del diritto penale («sanzioni penali»), sanzioni penali per le persone giuridiche («sanzioni pecuniarie») e «sanzioni amministrative». Secondo una parte della dottrina deve essere considerato il carattere della sanzione. Le sanzioni volte a una riparazione sono deducibili, mentre non lo sono quelle che perseguono uno scopo penale. La dottrina dominante è tuttavia del parere che le sanzioni non siano mai deducibili, poiché si tratta di costi non giustificati dall’uso commerciale.38 Una minoranza ritiene tuttavia che, in situazioni specifiche, le sanzioni possano essere giustificate dall’uso commerciale, nel qual caso la deduzione dovrebbe essere possibile.
35Klaus Tiepke, Joachim Lang, Steuerrecht, 21a ed., Colonia 2013, §8, n. marg. 299.
36«BIC ˗ Frais et charges ˗ Charges exceptionnelles ˗ Opérations concernées ˗ Pénalités et
amendes», in Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts (http://bofip.impots.gouv.fr > Navigation dans le plan de classement > Bénéfices industriels et commerciaux > Frais
et charges > Titre 6: Charges exceptionnelles > Chapitre 2 > Opérations concernées > Section 2: Pénalités et amendes [stato al 6.7.2015]).
37 Rapporto della terza tornata di valutazioni sulla Francia, n. 36 segg., 19 febbraio 2009 (http://www.coe.int > Rule of Law > Threats to the Rule of Law > Corruption GRECO > Evaluations > III. Third Evaluation Round > Evaluation and Compliance Reports > France Theme I FR [stato al 3.7.2015]).
38 Annalisa Cazzato, «Le sanzioni nel reddito d’impresa. I percorsi dell’indeducibilità (3)», in FiscoOggi, Notiziario fiscale dell’Agenzia delle Entrate, 7 settembre 2010 (http://www.fiscooggi.it > analisi et commenti > Archivio Analisi et commenti > Settembre 2010 [stato al 20.7.2015]).