Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/54: Legge federale sul trattamento fiscale delle sanzioni finanziarie (attuazione della mozione 14.3450, Luginbühl) · 24 pagine

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Lo stesso succede se una sanzione finanziaria che persegue uno scopo penale viene decisa contro un’impresa assoggettata in Svizzera a causa del comportamento illecito di una filiale a lei imputabile 51 o di uno stabilimento d’impresa. Se la sanzione è inflitta a una filiale o a uno stabilimento d’impresa estero, a determinate condizioni la sanzione potrebbe eventualmente avere ripercussioni indirette sulla sede principale svizzera.

Tendenzialmente l’attrattiva della Svizzera per le imprese che adottano, in parte, pratiche commerciali illecite potrebbe dunque diminuire. Gli atti illeciti non sono tuttavia auspicabili in un’ottica economica complessiva (cfr. capitolo 3.1.1). Tra l’altro possono danneggiare la reputazione del Paese, con possibili ripercussioni negative anche sull’attrattiva della piazza imprenditoriale. Secondo i principi dello Stato di diritto gli atti illeciti non devono tuttavia essere incoraggiati in alcun modo. Questa posizione della Svizzera è da considerarsi molto più importante di un’ottica puramente orientata al guadagno.

3.1.3 Ripercussioni sull’equità e sull’etica fiscale

Il disegno di legge può avere ripercussioni positive sull’equità del sistema fiscale percepita dai cittadini. Il fatto che i contribuenti autori di atti socialmente indesiderati e di conseguenza puniti dal sistema giudiziario non possano poi godere di sgravi da parte del sistema fiscale corrisponde probabilmente alla percezione diffusa. Alcuni studi dimostrano che l’equità, oltre all’ammontare del carico fiscale, è un elemento importante per l’etica fiscale del contribuente.52 In questi termini il disegno di legge potrebbe avere ripercussioni positive sull’etica fiscale.

4 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale

4.1.1 Ripercussioni finanziarie

Non è possibile quantificare le ripercussioni del disegno di legge sul bilancio pubblico. Ciò è riconducibile al fatto che nel diritto vigente il trattamento fiscale di multe, pene pecuniarie e sanzioni amministrative di natura finanziaria non è disciplinato esplicitamente e che le relative cifre non sono state oggetto di rilevamento, poiché finora la questione della non deducibilità delle sanzioni finanziarie si è posta solo in poche occasioni. Inoltre non esistono ancora sentenze che facciano giurisprudenza riguardo al problema della punibilità delle imprese. Oltre a ciò, le sanzioni finanziarie decise nei confronti di filiali estere o stabilimenti d’impresa esteri di un gruppo svizzero gravano l’unità aziendale estera e non direttamente la casa madre svizzera (cfr.

n. 2). Infine, non è ancora possibile stimare quali ripercussioni comporteranno a livello fiscale le sanzioni finanziarie tematizzate recentemente dai media, pronunciate ad esempio nei confronti di istituti finanziari svizzeri. Tuttavia, considerando l’importanza tendenzialmente modesta per l’attrattiva della piazza imprenditoriale e gli effetti

51 In base all’art. 49a LCart (decisione del Tribunale federale del 29 giugno 2012 [2C 484/1010]).

52 Gebhard Kirchgässner, «Fairness, Steuermoral und Steuerhinterziehung», in Wirtschaftsdienst, n. 4/2008, pag. 230–233.