Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/54: Legge federale sul trattamento fiscale delle sanzioni finanziarie (attuazione della mozione 14.3450, Luginbühl) · 24 pagine
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Le retribuzioni corruttive versate a privati che svolgono funzioni dirigenziali o a liquidatori sono punibili ai sensi del diritto italiano (art. 2635 del Codice civile italiano).39 I costi e le spese direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo non sono deducibili ai sensi della legislazione italiana.40
2 Commento ai singoli articoli
Articoli 27 capoverso 2 lettera f e 59 capoverso 1 lettera f LIFD, articoli 10 capoverso 1 lettera g e 25 capoverso 1 lettera f LAID
All’elenco di esempi di costi e spese giustificati dall’uso commerciale sono aggiunte le sanzioni che incidono sull’utile, nella misura in cui non perseguono uno scopo penale. Esse non sono finalizzate a una punizione, bensì a correggere una condizione venutasi a creare in seguito a una violazione del diritto. L’utile già tassato conformemente al principio dell’imposizione secondo la capacità economica è ammesso in deduzione tra le voci di spesa come compensazione fiscale in misura pari alla riduzione dell’utile. Quest’ultima corregge anche eventuali vantaggi concorrenziali conseguiti con l’atto illecito.
Nelle sanzioni miste la quota che incide sull’utile è ammessa in deduzione. Secondo il diritto vigente al contribuente spetta l’onere di provare i fatti che portano a una riduzione delle imposte. Il contribuente non in grado di dimostrare che la sanzione decisa contiene una componente che incide sull’utile deve assumersi le conseguenze dell’assenza di prove. In questo caso l’intera sanzione è fiscalmente non deducibile. Se il contribuente può dimostrare che la sanzione è in parte finalizzata a una riduzione dell’utile, ma non può determinarne l’entità, la stima spetta all’autorità di tassazione.
In caso di imprese attive a livello internazionale fondamentalmente la sanzione che incide sull’utile deve essere attribuita al soggetto giuridico la cui attività commerciale ha un nesso oggettivo con l’onere. Se una persona giuridica con sede in Svizzera ha uno stabilimento d’impresa all’estero, questo non è assoggettato in Svizzera (art. 52 cpv. 1 LIFD). Nell’ambito della ripartizione internazionale occorre determinare dove è insorto l’utile conseguito in modo illecito. Se tale utile è stato attribuito allo stabilimento d’impresa dalla Svizzera, anche la sanzione che riduce l’utile deve essere attribuita allo stabilimento d’impresa. La casa madre in Svizzera può dedurre la sanzione che riduce l’utile come onere giustificato dall’uso commerciale solo se l’utile conseguito in modo illecito è stato attribuito alla Svizzera. Ai sensi dell’articolo 52 capoverso 3 LIFD, se il considerare la riduzione degli utili nello stabilimento d’impresa all’estero comporta per esso una perdita, questa deve essere presa a carico almeno provvisoriamente dalla società madre in Svizzera.
Nel rapporto tra la società madre in Svizzera e la filiale con sede all’estero occorre distinguere contro chi si rivolge la decisione che incide sull’utile. Se la sanzione che incide sull’utile è decisa contro la società madre, la decisione non interessa la filiale,
39 Rapporto della terza tornata di valutazioni del GRECO sull’Italia, n. 57 segg. (http://www.coe.int > Rule of Law > Threats to the Rule of Law > Corruption GRECO > Evaluations > III. Third Evaluation Round > Evaluation and Compliance Reports > Italie Theme I FR [stato al 3 luglio 2015]).
40 Agenzia delle Entrate, Circolare n. 32/E, Roma, 3 agosto 2012 (http://www.agenziaentrate.gov.it > Documentazione > Provvedimenti, circolari e risoluzioni > Le ultime circolari > Archivio circolari > Le circolari del 2012 > agosto 2012 [stato al 20.7.2015]).