Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/54: Legge federale sul trattamento fiscale delle sanzioni finanziarie (attuazione della mozione 14.3450, Luginbühl) · 24 pagine

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Le spese connesse in senso ampio a reati non sono di per sé illegali (ad es. affitto di locali commerciali utilizzati per attività punibili). Probabilmente l’effettivo scopo dell’utilizzo viene perlopiù dissimulato.

Gli utili conseguiti con attività illegali sono invece regolarmente soggetti all’imposizione23. Ciò risulta dal principio della neutralità fiscale che, tuttavia, non è applicabile senza riserve. In particolare può essere derogato a questo principio in virtù delle disposizioni legali dando la priorità ad altri principi giuridici, ad esempio al principio dell’unità dell’ordinamento giuridico.

1.2.5 Spese processuali

Il trattamento fiscale delle spese processuali insorte in relazione a multe, pene pecuniarie e sanzioni amministrative che perseguono uno scopo penale non è disciplinato in alcuna disposizione della LIFD o della LAID. Secondo la prassi, nel caso di persone giuridiche normalmente è ammessa la deducibilità delle spese processuali, poiché considerate oneri giustificati dall’uso commerciale. Nel caso di persone fisiche con un’attività lucrativa indipendente, le spese processuali sono deducibili se sussiste un nesso tra il procedimento penale e l’attività professionale. Laddove il nesso oggettivo dovesse mancare, le spese processuali andrebbero attribuite alla sfera privata e pertanto sarebbero considerate non deducibili, come avviene per i lavoratori dipendenti.

1.3 La nuova normativa proposta

Ai sensi della mozione da attuare, il disegno di legge prevede esplicitamente che le multe e altre sanzioni finanziarie che perseguono uno scopo penale non siano considerate quali oneri giustificati dall’uso commerciale. Precisando quanto richiesto dalla mozione, il disegno prevede che non siano considerate a fini fiscali neppure le pene pecuniarie, che per principio possono essere inflitte unicamente a persone fisiche. Viceversa, le sanzioni che incidono sull’utile e non perseguono uno scopo penale devono essere esplicitamente deducibili a fini fiscali poiché considerate oneri giustificati dall’uso commerciale. Inoltre, a causa dell’esistenza di un nesso oggettivo, in futuro le spese processuali insorte nel quadro di un procedimento penale o amministrativo che perseguono uno scopo penale non devono più essere considerate fiscalmente deducibili se il procedimento porta a una condanna. Lo stesso dovrà valere anche per altre spese sostenute per la perpetrazione di un reato o che sono state versate come compenso per la stessa.

In seguito all’inasprimento delle disposizioni penali sulla corruzione deciso dal Parlamento, anche tutte le retribuzioni corruttive versate, se punibili conformemente al diritto penale svizzero, non dovranno più essere considerate fiscalmente deducibili come oneri giustificati dall’uso commerciale.

23 Felix Richner, Walter Frei, Stefan Kaufmann, Hans Ulrich Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ed., Zurigo 2009, n. 39 ad art. 16 LIFD.