Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/54: Legge federale sul trattamento fiscale delle sanzioni finanziarie (attuazione della mozione 14.3450, Luginbühl) · 24 pagine
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Rapporto esplicativo
1 Punti essenziali del disegno
1.1 Situazione iniziale
1.1.1 Attuazione della mozione «Deducibilità fiscale delle multe»
La mozione «Deducibilità fiscale delle multe» depositata il 16 giugno 2014 da Werner Luginbühl (Mo. 14.3450) chiede una modifica della legge federale del 14 dicembre 19901 sull’imposta federale diretta (LIFD) e della legge federale del 14 dicembre 19902 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID). La revisione dovrebbe prevedere che le multe e le altre sanzioni finanziarie che perseguono uno scopo penale comminate in Svizzera e all’estero non costituiscano un onere giustificato dall’uso commerciale. Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento il relativo disegno di legge.
Il 12 settembre 2014 il Consiglio federale ha proposto di accogliere la mozione. Contemporaneamente ha licenziato un rapporto in adempimento del postulato «Deducibilità fiscale di sanzioni finanziarie come per es. multe» depositato da Susanne Leutenegger Oberholzer il 14 marzo 2014 (Po. 14.3087). Il rapporto (di seguito: rapporto del 12 settembre 2014) delinea l’attuale situazione giuridica.
Il 15 settembre 2014 il Consiglio degli Stati ha accolto la mozione in questione, seguito il 2 marzo 2015 dal Consiglio nazionale, che ha quindi trasmesso la mozione al Consiglio federale.
La mozione si inserisce in una serie di interventi che tematizzano la deducibilità fiscale di multe e altre sanzioni finanziarie in seguito alle controversie sorte tra le banche svizzere e le autorità statunitensi. In Parlamento sono attualmente in sospeso le mozioni «Regolamentazione chiara sulla deducibilità delle multe» (Mo. 14.3626; Gruppo CE) e «Deducibilità fiscale delle multe» (Mo. 14.3444; Gruppo BD).
1.1.2 Retribuzioni corruttive a privati
Dal 2000 le disposizioni penali svizzere in materia di corruzione sono state ampliate e inasprite. Le diverse revisioni hanno riguardato in particolare la corruzione di pubblici ufficiali e sono avvenute nel contesto dell’adesione della Svizzera alla Convenzione del 17 dicembre 19973 dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, alla Convenzione penale del 27 gennaio 19994 del Consiglio d’Europa (di seguito: convenzione penale) nonché al Protocollo aggiuntivo del 15 maggio 20035 alla Convenzione penale sulla corruzione. Sulla scorta di queste
1 RS 642.11
2 RS 642.14
3 RS 0.311.21; entrata in vigore per la Svizzera il 30 luglio 2000.
4 RS 0.311.55; entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2006.
5 RS 0.311.551; entrato in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2006.