Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/54: Legge federale sul trattamento fiscale delle sanzioni finanziarie (attuazione della mozione 14.3450, Luginbühl) · 24 pagine

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Un aumento dei rischi aziendali collegati alla comminatoria di multe o sanzioni può indebolire l’attrattiva della piazza economica per singole imprese (cfr. n. 3.1.2), ma può risultare vantaggioso per l’intero settore imprenditoriale: l’inasprimento delle pene previste incentiva i titolari di imprese (in particolare nei settori esposti a maggiori rischi di atti illeciti da parte del management) a introdurre meccanismi di vigilanza e di controllo più rigorosi per ridurre i rischi di reati economici nelle loro imprese. Secondo le conclusioni cui sono giunti diversi studi, la criminalità economica causa costi elevati alle imprese.50

In riferimento alle multe, alle pene pecuniarie e alle sanzioni amministrative di natura finanziaria che perseguono uno scopo penale, gli effetti sulla piazza economica risultano già dal diritto vigente. Per quanto concerne la non deducibilità di (1) spese processuali riguardanti multe, pene pecuniarie e sanzioni amministrative, (2) altre spese connesse alla perpetrazione del reato e (3) retribuzioni corruttive versate a privati, esse comportano una riduzione dell’utile atteso dall’atto illecito. Il disegno di legge ha dunque ripercussioni positive sulla prevenzione penale.

3.1.2 Ripercussioni sull’attrattiva della piazza imprenditoriale

Le sanzioni che incidono sull’utile sono fiscalmente deducibili, pertanto il sistema fiscale non influenza il processo decisionale delle imprese. Esse non hanno dunque alcun impatto negativo sulla competitività o sull’attrattiva della piazza imprenditoriale svizzera.

Le ripercussioni del trattamento fiscale di multe, pene pecuniarie e sanzioni amministrative di natura finanziaria che perseguono uno scopo penale sull’attrattiva della piazza imprenditoriale dipendono da diversi aspetti.

Se si ritiene che i versamenti qualificati da questo disegno come non deducibili comportino un aumento dell’utile imponibile e quindi sostanzialmente un aumento dell’onere fiscale, in linea di principio il disegno può avere ripercussioni negative sull’attrattiva della piazza imprenditoriale. In caso di parere opposto non risulterebbe alcuna ripercussione sulla piazza imprenditoriale. La non deducibilità delle spese processuali e delle retribuzioni corruttive versate a privati rappresenta una novità, mentre riguardo alle sanzioni finanziarie che perseguono uno scopo penale gli effetti del disegno corrispondono al diritto vigente.

Le ripercussioni sulla piazza imprenditoriale possono risultare dal fatto che tra il proprietario d’impresa (principale) e il management (agente) le informazioni scorrono in modo asimmetrico. Nei confronti dei manager da loro assunti, i proprietari di imprese (investitori) hanno uno svantaggio per quanto riguarda le informazioni. Non possono infatti sorvegliare ogni fase di lavoro del management. Tuttavia, gli atti illeciti commessi dai collaboratori di un’impresa colpiscono in ultima istanza i proprietari tramite le sanzioni finanziarie che perseguono uno scopo penale. Le ripercussioni del trattamento fiscale delle sanzioni finanziarie che perseguono uno scopo penale sull’ammontare dell’imposta sull’utile riguardano quindi in ultima istanza i proprietari dell’impresa, anche se l’atto illecito è ascrivibile al management.

50 Price Waterhouse Coopers Switzerland, Economic Crime: A Swiss Perspective, 2014.