Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/54: Legge federale sul trattamento fiscale delle sanzioni finanziarie (attuazione della mozione 14.3450, Luginbühl) · 24 pagine

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3 Ripercussioni sull’economia pubblica

3.1.1 Ripercussioni del trattamento fiscale di sanzioni finanziarie comminate per atti illeciti

I parametri decisionali con i quali è possibile influenzare fino a un certo punto la portata di atti illeciti, sono (1) la probabilità di scoprire un reato e (2) l’entità e la forma della pena in caso di scoperta. In base alle conoscenze e alle esperienze della letteratura empirica, la probabilità della scoperta e della punizione di un atto illecito esercita tuttavia un’influenza preventiva molto maggiore rispetto all’entità della punizione.48 Il diritto fiscale influisce sul secondo parametro. In base al modello di Tabbach49 le ripercussioni del diverso trattamento fiscale delle sanzioni che incidono sull’utile, delle multe e delle sanzioni amministrative di natura monetaria possono essere determinate in base all’entità degli atti indesiderati o illeciti.

Dal momento che alle sanzioni che incidono sull’utile manca il carattere penale, queste spese sono trattate come usuali oneri aziendali: l’utile conseguito con atti indesiderati è stato gravato dell’imposta sull’utile; viceversa, anche la sanzione che comporta una riduzione dell’utile inflitta per l’atto indesiderato è fiscalmente deducibile. Da questa sistematica consegue che il diritto fiscale non ha alcuna influenza sull’entità degli atti indesiderati. Si comporta dunque in modo neutrale rispetto alle decisioni prese dall’azienda.

Se le multe, le pene pecuniarie e le sanzioni amministrative di natura finanziaria che perseguono uno scopo penale non possono essere dedotte dalle imposte dirette, il grado della pena esplica l’effetto voluto senza restrizioni. Ciò ha ripercussioni sull’utile atteso di un atto illecito, che risulta sommando la probabilità che il reato sia o non sia scoperto e la relativa perdita o utile in termini monetari. L’utile atteso di un atto illecito è in questo caso inferiore a quello ottenibile se la sanzione finanziaria fosse fiscalmente deducibile. Di conseguenza gli atti illeciti sono meno interessanti anche dal punto di vista economico. Tuttavia questo confronto vale soltanto se le autorità e i tribunali che pronunciano la sanzione non considerano che il sistema fiscale incide sull’effetto della pena. Se nel determinare l’entità della sanzione sono considerate le conseguenze fiscali, il trattamento fiscale non ha ripercussioni né sull’entità né sul numero degli atti illeciti. In questo caso una multa di 1000 franchi, non deducibile fiscalmente, persegue lo stesso scopo penale di una multa deducibile di 1200 franchi che riduce la fattura fiscale di 200 franchi. Rimane tuttavia aperta la questione riguardante l’effettiva considerazione, da parte delle istanze che pronunciano la sanzione, delle conseguenze fiscali delle loro decisioni. Il problema di tale presa in considerazione nel diritto svizzero vigente non si pone, perché nei confronti delle imprese non possono essere comminate multe, salvo le multe fiscali e le multe fondate sulla responsabilità dell’impresa. Per queste due eccezioni la questione non si pone: le multe per sottrazione dell’imposta sull’utile sono già oggi esplicitamente non deducibili e sulla punibilità dell’impresa mancano sinora sentenze che facciano giurisprudenza.

48 Michael K. Block, E. Gerety Vernon, «Some Experimental Evidence on Differences between Student and Prisoner Reactions to Monetary Penalties and Risk», in Journal of Legal Studies, n. 24 (1), 1995, pag. 123-138; J. Grogger, «Certainty vs. Severity of Punishment», in Economic Inquiry, n. 29, 1991, pag. 297–309.

49 Avraham D. Tabbach, «Criminal Behavior, Sanctions, and Income Taxation: An Economic Analysis», in Journal of Legal Studies, n. 32 (2), 2003, pag. 383-406; Avraham D. Tabbach, «Crime, Punishment and Tax», in Review of Law and Economics, n. 9 (1), 2013, pag. 97–124.