Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/54: Legge federale sul trattamento fiscale delle sanzioni finanziarie (attuazione della mozione 14.3450, Luginbühl) · 24 pagine

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revisioni le retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero versate a pubblici ufficiali svizzeri o stranieri dal 1° gennaio 2001 non sono più ammesse come oneri giustificati dall’uso commerciale ai fini delle imposte sul reddito (art. 27 cpv. 3 e art. 59 cpv. 2 LIFD nonché art. 10 cpv. 1bis e 25 cpv. 1bis LAID6).

A differenza della Convenzione dell’OCSE, la Convenzione penale del Consiglio d’Europa lotta non solo contro la corruzione di pubblici ufficiali, ma anche contro quella di privati. In seguito alla ratifica della Convenzione penale, dal 1° luglio 2006 la Svizzera è membro del Gruppo di Stati contro la Corruzione (GRECO). Il Gruppo verifica l’attuazione delle norme e degli standard della Convenzione penale mediante una valutazione tra pari i cui risultati sono esposti in un rapporto di conformità. L’adesione alla Convenzione penale del Consiglio d’Europa ha offerto l’occasione per estendere la punibilità della corruzione di privati, fino a quel momento regolata solo in modo frammentario nella legislazione sulla concorrenza sleale (art. 4a legge federale del 19 dicembre 19867 contro la concorrenza sleale [LCSI]8).

Nell’ambito del terzo ciclo di valutazione il GRECO ha rivolto alla Svizzera diverse raccomandazioni, in particolare in materia di lotta alla corruzione perseguibile penalmente. In questo contesto, il 30 aprile 2014 il Consiglio federale ha licenziato un messaggio concernente la modifica del Codice penale. Il Governo propone tra l’altro di perseguire d’ufficio la corruzione di privati, in quanto finora il requisito della presentazione di una querela ha rappresentato un ostacolo eccessivo per il perseguimento sistematico di tale reato, come indica il numero esiguo di casi. Inoltre la punibilità della corruzione di privati deve essere svincolata dal vigente requisito della distorsione della concorrenza. In altre parole, la punibilità – a differenza di quanto accade nel diritto vigente – deve essere data anche se non sussiste una situazione di concorrenza nel senso classico del termine.

Il Parlamento ha approvato il disegno il 25 settembre 2015, accettando sostanzialmente le proposte del Consiglio federale e proponendo un’eccezione per reati di lieve entità, che andrebbero perseguiti penalmente solo a querela di parte. Il termine per la presentazione della domanda di referendum scade il 14 gennaio 2016.9

Nel messaggio del Consiglio federale concernente la modifica del CP le eventuali modifiche della LIFD e della LAID non sono state trattate. Questa tematica è inserita nel presente disegno da porre in consultazione, poiché sia il trattamento fiscale delle retribuzioni corruttive versate a privati sia la mozione da attuare si riferiscono a spese connesse a un reato.

6 Introdotto dal n. I della LF del 22 dic. 1999 sulla deducibilità fiscale delle retribuzioni corruttive (RU 2000 2147; FF 1997 II 852, IV 1072).

7 RS 241

8 Introdotto dal n. 1 dell’art. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. penale del Consiglio d’Europa sulla corruzione e il relativo Prot. Aggiuntivo, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2371; FF 2004 6189).

9 FF 2015 5879