Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/54: Legge federale sul trattamento fiscale delle sanzioni finanziarie (attuazione della mozione 14.3450, Luginbühl) · 24 pagine
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Il provento di un’attività commerciale conseguito in violazione di una disposizione giuridica è tassato come utile conformemente al principio costituzionale dell’imposizione secondo la capacità economica (art. 127 cpv. 2 Cost.). In altre parole tutti gli utili sono imponibili indipendentemente dalla loro provenienza. In proposito il Tribunale federale ha precisato che non vi è un motivo che possa giustificare l’esclusione di un utile illecito dall’imposizione alla quale sono assoggettati gli utili leciti realizzati da imprese commerciali.26 Da ciò si deve concludere che anche la riduzione di utili conseguiti in modo illecito sia da considerare a fini fiscali. Se a causa di un’attività commerciale parzialmente illegale viene inflitta una sanzione che incide sull’utile, che a suo tempo è stato tassato, la sanzione rientra tra le spese e deve poter essere portata in deduzione. In tal modo si crea una compensazione anche dal punto di vista fiscale.
La dottrina sostiene l’interpretazione secondo la quale le sanzioni che incidono sull’utile sono giustificate dall’uso commerciale. Partendo dal principio dell’imposizione secondo la capacità economica e dal conseguente principio del reddito netto, nella sua perizia giuridica Simonek deduce che le sanzioni finanziarie senza una componente penale costituiscono un onere giustificato dall’uso commerciale e che, di conseguenza, riducono l’utile imponibile. L’autrice della perizia motiva la sua opinione con il fatto che, a differenza del caso delle multe penali, tra il principio della neutralità fiscale e gli obiettivi del diritto penale non esisterebbe un conflitto.27 Altri autori condividono nella sostanza questa opinione.28
Con la prevista regolamentazione viene creata una distinzione rispetto al trattamento fiscale di multe, pene pecuniarie e sanzioni amministrative che perseguono uno scopo penale.
1.4.3 Retribuzioni corruttive versate a privati
Nel diritto vigente la corruzione di privati è disciplinata nella LCSl. A querela di parte viene punito in particolare chi corrompendo attivamente o passivamente privati provoca una distorsione dei rapporti di concorrenza ai sensi della LCSl (art. 23 in combinato disposto con art. 4a LCSl). In mancanza di una classica situazione competitiva (concorrenza), ai sensi del diritto vigente la corruzione di privati non è punibile.
Con la revisione delle disposizioni penali sulla concorrenza decisa dal Parlamento, la corruzione di privati non dovrà più essere vincolata al requisito penale della distorsione dei rapporti di concorrenza. Il pagamento di retribuzioni corruttive a privati è pertanto perseguibile anche in mancanza di una classica situazione competitiva. La punibilità della retribuzione corruttiva viene ora quindi disciplinata nel CP. La fattispecie è inoltre sostanzialmente configurata quale reato perseguibile d’ufficio. Per i casi più lievi si intende tuttavia vincolare la punibilità al requisito della querela di parte.
L’inasprimento si ripercuote sul trattamento fiscale delle retribuzioni corruttive versate a privati.
26 DTF 70 I 250 consid. 1.
27 Madeleine Simonek, Rechtsgutachten, n. 5.7.3.3
28 Peter Hongler, Fabienne Limacher, «Die Abzugsfähigkeit von DoJ-Bussen für Schweizer Banken im Recht der direkten Bundessteuer und aus steuerharmonisierungsrechtlicher Sicht», in Jusletter, 10 febbraio 2014.