Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/44: Decreto federale concernente l'iscrizione del segreto bancario nella Costituzione federale (controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Sì alla protezione della sfera privata») · 24 pagine
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Partiti
PLR e UDC sono favorevoli; l’UDC ritiene questa misura necessaria. Per il PLR ogni persona prima di procedere alla trasmissione dei dati dovrebbe, sotto la propria responsabilità e con cognizione di causa, soppesare i vantaggi derivanti dalla protezione della sfera privata e gli interessi di consumatore, cliente, utente e decidere di conseguenza.
Associazioni e organizzazioni
Alliancefinance, la FER e veb.ch sono favorevoli. Secondo il CP l’esplicito inserimento di un diritto fondamentale alla protezione della sfera privata in ambito finanziario è conforme all’attuale articolo 13 della Costituzione federale. Il CP giudica elevata l’onestà fiscale in Svizzera. Per questo è importante non lanciare falsi segnali e assicurare che questa situazione perduri.
L’ABG rimanda alla propria risposta di cui al numero 4.1.
Rifiuto
Cantoni
La CDF e i Cantoni AI, AR, AG, BL, BS, FR, GE, GR, JU, LU, NE, NW, SG, SH, SO, TI, TG, UR, VD, VS e ZH non sono favorevoli.
La CDF e i Cantoni AI, AR, AG, BL, BS, FR, GE, GR, JU, LU, NE, NW, SG, SO, TI, TG, UR, VD, VS e ZH sono dell’avviso che la sfera privata in ambito finanziario sia già sufficientemente protetta dal segreto bancario e dal segreto fiscale. La prevista iscrizione nella Costituzione della sfera privata in ambito finanziario appare inutile agli occhi dei contribuenti onesti. Per il Cantone SH non vi è una motivazione oggettiva per elevare la questione al rango costituzionale. La CDF e i Cantoni AI, AG, AR, BL, FR, JU, SH, SO, TG e UR sono concordi
nell’affermare che si potrebbe destare nei contribuenti l’impressione che la Costituzione legittimi e banalizzi le infrazioni fiscali non gravi e non prenda sul serio il loro perseguimento penale. Per l’etica fiscale è essenziale che le persone oneste possano confidare sul fatto che le autorità fiscali esigano da tutti i contribuenti l’adempimento dei propri obblighi e dispongano anche degli strumenti necessari per farlo. A tale proposito NW pone la questione se non andrebbero tutelati in egual misura anche altri aspetti che non vengono menzionati. Inoltre,
come evidenzia il Cantone UR, la regolamentazione vigente non ha mai dato adito a critiche sino a questo momento, anzi fornisce la prova del fatto che non vi è alcuna necessità di agire. Il Cantone AG teme ripercussioni negative (n. 4.6).
Partiti
Il PBD, i Verdi, il pvl e il PS non sono favorevoli all’esplicito inserimento di un diritto fondamentale alla protezione della sfera privata in ambito finanziario. Secondo loro, oggi la sfera privata in ambito finanziario sarebbe già sufficientemente protetta dagli articoli vigenti della Costituzione e della legge; i Verdi precisano che viene tutelata anche dai trattati internazionali (tra gli altri art. 13 Cost., art. 8 CEDU, art. 17 Patto ONU II, LPD, art. 27–29 CC, art. 47 LBCR).
I Verdi ritengono inoltre che la nuova disposizione costituzionale desterebbe l’impressione che la Costituzione legittimi e banalizzi le infrazioni fiscali non gravi e trascuri il loro perseguimento penale. Le persone oneste, invece, dovrebbero poter confidare sul fatto che le autorità fiscali esigono da tutti i contribuenti l’adempimento dei propri obblighi e dispongono anche degli strumenti necessari per farlo.
Per il PBD né l’iniziativa né il controprogetto apporterebbero un valore aggiunto alla protezione della sfera privata in ambito finanziario. I Verdi e il PS giudicano inutile la sua introdu-