Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/44: Decreto federale concernente l'iscrizione del segreto bancario nella Costituzione federale (controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Sì alla protezione della sfera privata») · 24 pagine
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Approvazione
Cantoni
I Cantoni OW e ZG approvano per le stesse considerazioni di cui al numero 4.1.
Partiti
Il PLR e l’UDC sono d’accordo. Per il PLR, tuttavia, il perseguimento di gravi infrazioni fiscali deve essere possibile costantemente. Il testo entra espressamente nel merito di questo punto e disciplina le condizioni alle quali le banche sono autorizzate, per motivi rilevanti ai fini del diritto penale, a trasmettere i dati dei clienti alle autorità fiscali.
Associazioni e organizzazioni
Alliancefinance, il CP, la FER e veb.ch sono d’accordo.
Anche Creditreform è favorevole, ma con la riserva che si tenga conto della seguente richiesta di modifica: l’articolo 13 capoverso 5 del testo dell’iniziativa deve essere mantenuto. Secondo Creditreform, il controprogetto limita la protezione giuridica del cittadino rispetto al testo dell’iniziativa, nel senso che la sussistenza di un «sospetto fondato» non dovrebbe più essere verificata da un tribunale indipendente. Il fatto di demandare a un’unità amministrativa, implicata direttamente o indirettamente, la decisione in merito a interventi anche intrusivi nella situazione giuridica di un cittadino senza possibilità di una verifica giudiziaria sarebbe contrario ai principi moderni dello Stato di diritto.
Per Aufsichtsstelle Datenschutz TG, l’espressione «in particolare» menzionata all’articolo 13 capoverso 4 lascerebbe sfortunatamente aperto uno spiraglio per il legislatore che, contraddicendo il testo auspicato per la Costituzione, potrebbe tornare in un secondo tempo a estendere le fattispecie che giustificano una comunicazione delle informazioni.
Rifiuto
Cantoni
La CDF e i Cantoni AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, NE, NW, SG, SO, SH, TI, TG, UR, VS e ZH non sono d’accordo.
Il Cantone NW ritiene inappropriata l’ammissione di queste disposizioni nella Costituzione federale.
I Cantoni NE e TI sono contrari poiché la regolamentazione non si allineerebbe agli sviluppi internazionali e renderebbe più difficoltosa la realizzazione di riforme future.
Il Cantone AG ritiene sufficienti le norme di legge vigenti e che la misura avrebbe conseguenze negative (n. 4.6).
La CDF e i Cantoni AI, BL, BS, FR, GR, JU, SH, TI, TG e UR invitano a riflettere sull’aspetto seguente: la gravità o meno di un’infrazione fiscale può essere accertata solo nel corso di un procedimento penale in materia fiscale. È la natura stessa dell’indizio che non permette di sapere anticipatamente quale sarà il risultato probatorio a inchiesta conclusa. Per questa ragione non sarebbe opportuno, nell’ambito di un procedimento penale in materia fiscale, limitare l’accesso alle informazioni bancarie ai delitti qualificati.