Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/44: Decreto federale concernente l'iscrizione del segreto bancario nella Costituzione federale (controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Sì alla protezione della sfera privata») · 24 pagine
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Altri partecipanti non iscritti: Aufsichtsstelle Datenschutz Thurgau, Creditreform, banche nazionali3, Raiffeisen Svizzera, Associazione di Banche Svizzere di Gestione Patrimoniale ed Istituzionale (ABG).
3. Il progetto posto in consultazione
Il controprogetto si articola essenzialmente in tre punti:
1. la sfera privata in ambito finanziario è menzionata esplicitamente come parte integrante
della sfera privata protetta dal diritto costituzionale;
2. le attuali disposizioni concernenti le eccezioni al segreto bancario in ambito fiscale ven-
gono sancite a livello costituzionale;
3. si stabilisce esplicitamente che lo scambio automatico di informazioni non può essere
introdotto in Svizzera nemmeno mediante una revisione della legislazione sull’imposta preventiva.
Il controprogetto e l’iniziativa perseguono in pratica gli stessi obiettivi, ma il controprogetto non si spinge oltre le disposizioni del diritto vigente. Qui di seguito vengono illustrate le differenze salienti tra iniziativa e controprogetto:
- contrariamente al testo dell’iniziativa, le disposizioni sull’obbligo di informazione non hanno per oggetto «terzi» ma esclusivamente le «banche». Il termine «terzi» ha un’accezione ampia e lascia aperta la questione di chi si tratti. Il termine «banche» è invece menzionato all’art. 98 Cost. ed è definito nella legge dell’8 novembre 19344 sulle banche (LBCR), ragione per cui non dovrebbero porsi problemi di interpretazione;
- l’iniziativa disciplina nella Costituzione l’accesso ai dati bancari nell’ambito delle imposte dirette e indirette, mentre il controprogetto si limita a una regolamentazione delle imposte dirette. L’imposta sul valore aggiunto, ad esempio, non sarebbe interessata dal controprogetto;
- fra le gravi infrazioni fiscali che giustificano in via eccezionale l’accesso ai dati bancari, il controprogetto annovera anche l’appropriazione indebita di imposte alla fonte, non contemplata dall’iniziativa. A questo proposito il controprogetto è in linea con le attuali disposizioni in materia di diritto penale fiscale contenute nella legge del
14 dicembre 19905 sull’imposta federale diretta (LIFD), nella quale si elencano la sottrazione continuata di importanti somme d’imposta, la frode fiscale e l’appropriazione indebita di imposte alla fonte (art. 175, 176, 186, 187, 190 LIFD). L’espressione «in particolare» nel testo del controprogetto implica che l’elenco non è esaustivo, lasciando un certo margine di manovra al legislatore;
- secondo il controprogetto, che corrisponde alla situazione attuale (art. 190 LIFD), in caso di sospetto fondato di gravi infrazioni fiscali, il capo del Dipartimento federale delle finanze può decidere lo svolgimento di un’inchiesta. L’iniziativa prevede invece che sia un tribunale a decidere se sussiste un sospetto fondato;
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Rete ESPRIT, Banca Migros, Raiffeisen Svizzera, RBA-Holding, Unione delle Banche Cantonali Svizzere
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RS 952.0
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