Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/44: Decreto federale concernente l'iscrizione del segreto bancario nella Costituzione federale (controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Sì alla protezione della sfera privata») · 24 pagine
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zione nella Costituzione; il PS ritiene inoltre che questa misura non sia conforme alla sistematica del diritto.
Associazioni e organizzazioni
Economiesuisse, le banche nazionali e l’UBCS hanno grande rispetto per la protezione della sfera privata. Per economiesuisse, le banche nazionali, Raiffeisen Svizzera, l’ASB, l’USS e l’UBCS si tratta tuttavia di un diritto fondamentale iscritto già oggi nella Costituzione federale, disciplinato in numerose leggi federali e cantonali e quindi sufficientemente protetto. L’UBCS e Raiffeisen Svizzera reputano che l’esplicito inserimento di un diritto fondamentale alla protezione della sfera privata in ambito finanziario sia inutile e non conforme alla sistematica del diritto. Raiffeisen Svizzera trova inoltre che l’onestà fiscale sia innanzitutto un indice di fiducia fra il cittadino/cliente e lo Stato. In questo senso giudica sufficienti le norme attuali, ritenendo che siano l’espressione di un rapporto di fiducia rimasto intatto fra la persona e lo Stato.
Creditreform chiede che l’articolo 13 capoverso 1 e 2 della Costituzione sia mantenuto nella versione attuale e la protezione del cittadino perseguita dall’iniziativa e dal controprogetto venga definita esclusivamente ai paragrafi successivi (art. 13 cpv. 4 segg. o – in caso di stralcio del cpv. 2 – art. 3 segg. Cost.). Eventualmente sarebbe bene sostituire la locuzione «sfera privata in ambito finanziario» con un’altra espressione, ad esempio «sfera privata in ambito fiscale». Se infatti il concetto di «sfera privata in ambito finanziario» approdasse nella legislazione di diritto privato, si potrebbero temere gravi conseguenze. Uno dei rischi è che attraverso la revisione dell’articolo 13 Cost. verrebbe introdotta nella legislazione sulla protezione dei dati una nuova categoria di dati personali con protezione speciale, la quale renderebbe sacrosanto nei confronti dei privati proprio quell’ambito finanziario che all’epoca della concezione della legge del 19 giugno 19928 sulla protezione dei dati era stato espressamente qualificato come estraneo alla sfera intima. Pertanto non sarebbe da escludere che le imprese e gli individui creditori si vedrebbero impossibilitati ad acquisire informazioni, attraverso formalità ragionevoli, sul comportamento in materia di pagamenti e la solvibilità di una parte contraente o un debitore. Per l’economia, tuttavia, queste possibilità sono di vitale importanza e sarebbero anche nell’interesse dei consumatori, altrimenti minacciati da aumenti dei prezzi e condizioni di fornitura sfavorevoli.
SwissHoldings ritiene che i propri membri non rientrino nella cerchia degli interessati.
4.3 Siete d’accordo che le attuali disposizioni riguardanti le eccezioni del segreto bancario in ambito fiscale vengano sancite a livello costituzionale (cpv. 4–5)?
Quadro riassuntivo
La minoranza dei Cantoni e dei partiti così come 6 associazioni e organizzazioni sono
d’accordo sulle norme, seppur per ragioni in parte diverse.
La maggioranza dei Cantoni e dei partiti così come 5 associazioni e organizzazioni non sono d’accordo, soprattutto in ragione delle ripercussioni negative temute. Parecchi Cantoni sottolineano in particolare i punti seguenti:
non è opportuno, nell’ambito di un procedimento penale in materia fiscale, limitare
l’accesso alle informazioni bancarie ai delitti qualificati;
le sottrazioni d’imposta devono essere combattute in modo analogo agli altri delitti; vengono perpetuate le disparità tra Confederazione e Cantoni.
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