Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/44: Decreto federale concernente l'iscrizione del segreto bancario nella Costituzione federale (controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Sì alla protezione della sfera privata») · 24 pagine

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scambio automatico di informazioni in Svizzera è già escluso dalla legislazione in vigore e quindi, per gli stessi motivi illustrati al numero 4.1, non vi è alcuna necessità di regolare la questione a livello costituzionale.

Il Cantone AG dà per scontato che anche uno scambio di informazioni a livello nazionale non pregiudicherebbe la protezione dei dati in questione, poiché oggi come ieri le autorità fiscali sarebbero assoggettate al segreto fiscale, il quale va oltre il segreto d’ufficio, nel senso che i dati potrebbero essere utilizzati solo a fini fiscali. Considerata la situazione politica attuale, può sembrare vano introdurre lo scambio automatico di informazioni tra istituti finanziari svizzeri e autorità fiscali svizzere sui dati dei clienti residenti nel nostro Paese. Eppure è solo una questione di tempo e questo passo verrà compiuto. Anche nei rapporti interni, infatti, il fisco si vedrebbe sfuggire denaro dei contribuenti che dovrebbe essere recuperato ricorrendo alla legislazione fiscale elvetica. In definitiva, a rimetterci sono i contribuenti onesti: se i disonesti pagassero meno imposte, le persone corrette dovrebbero metterci una pezza.

Il Cantone GR ritiene che la questione andrebbe affrontata e decisa in un’altra sede.

Partiti

Il PBD comprende la ragione dell’introduzione dello scambio automatico di informazioni in Svizzera (ossia le autorità fiscali elvetiche devono acquisire gli stessi diritti delle omologhe estere), ma ritiene che non sia un motivo sufficiente. L’onestà fiscale e il rapporto di fiducia fra i cittadini e lo Stato, infatti, si pongono tuttora su livelli elevati nel nostro Paese. Al momento, dunque, per il PBD non vi è motivo né di rafforzare la protezione della sfera privata in ambito finanziario né di introdurre lo scambio automatico di informazioni a livello nazionale. Il PBD, tuttavia, non è d’accordo con la richiesta avanzata dal controprogetto di escludere l’introduzione dello scambio automatico di informazioni in Svizzera. A suo parere si tratta di una misura eccessiva che instaurerebbe un inutile e rigido corsetto normativo complicando notevolmente le revisioni future.

Il PS svizzero si schiera a favore dell’introduzione dello scambio automatico di informazioni anche in Svizzera.

Secondo il pvl la legge in vigore rende impossibile lo scambio automatico di informazioni in Svizzera. Pertanto non sarebbe necessario sancire lo status quo nella Costituzione federale a titolo di riserva.

Associazioni e organizzazioni

Secondo l’ASB e Raiffeisen Svizzera la questione riguarda l’evoluzione futura dell’imposta preventiva. Di una riforma di questa imposta si parla dal 2011. Questi partecipanti alla consultazione nutrono un certo scetticismo verso la formulazione proposta al capoverso 6 del controprogetto. Anche in questo caso i dubbi scaturiscono da considerazioni di economia aziendale e di tecnica bancaria. La gestione di sistemi paralleli per l’imposta preventiva (deduzione dell’imposta con la possibilità in pari tempo di notifica) accresce la complessità e i costi di trattamento da parte delle banche, ciò che non si pone nell’interesse dei clienti e della piazza finanziaria.

SwissHoldings e l’UBCS respingono l’esclusione categorica di uno scambio automatico di informazioni in Svizzera.

Secondo l’UBCS non è sensato escludere per principio soluzioni potenziali in ambito fiscale a livello costituzionale senza che ve ne sia necessità (ad es. in caso di violazione di diritti fondamentali). Così facendo, si andrebbero a comprimere inutilmente i margini di manovra per il futuro, escludendo magari a priori opzioni sostenibili. Una procedura di notifica in determinati ambiti fiscali (ad es. per l’imposta preventiva) è un’opzione da vagliare dal punto di vista dell’UBCS, purché le notifiche siano limitate alle informazioni in ambito fiscale da di-