Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/44: Decreto federale concernente l'iscrizione del segreto bancario nella Costituzione federale (controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Sì alla protezione della sfera privata») · 24 pagine
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Per l’ASB, economiesuisse, le banche nazionali e l’UBCS il testo del controprogetto non è compatibile con gli impegni della Svizzera in materia di scambio automatico di informazioni, poiché sarebbero interessate anche le relazioni bancarie in riferimento agli aventi economicamente diritto domiciliati all’estero. L’ASB ed economiesuisse sottolineano a questo proposito come il rapporto esplicativo affermi al numero 5 che l’impegno per quanto riguarda lo scambio automatico internazionale di informazioni non è messo in questione dal controprogetto. Secondo l’ASB ed economiesuisse tale affermazione non risponde però al vero, almeno nel frangente seguente: il capoverso 4 del controprogetto stabilisce che quest’ultimo si riferisce soltanto alle relazioni bancarie di persone domiciliate o aventi sede in Svizzera. In base al rapporto esplicativo (pag. 17), il termine «relazione bancaria» non comprende soltanto il titolare di un conto bancario, bensì anche le persone con diritto di firma e in possesso di procura, nonché gli aventi economicamente diritto. Non di rado i titolari di un conto bancario, le persone con diritto di firma o in possesso di procura nonché gli aventi economicamente diritto farebbero riferimento a varie persone fisiche o giuridiche che potrebbero essere residenti sia in Svizzera che in altri Paesi. Nel regime di scambio automatico di informazioni, un conto ad esempio con titolare svizzero ma avente economicamente diritto in Germania dovrebbe essere comunicato in Germania. Il testo costituzionale del controprogetto si opporrebbe però a una comunicazione automatica. Il testo del controprogetto e la definizione di relazione bancaria farebbero in modo che tutti i conti in cui sono coinvolte più residenze e che sarebbero oggetto di comunicazione nello scambio automatico di informazioni in virtù della disposizione costituzionale non debbano essere comunicati.
L’UBCS, le banche nazionali e Raiffeisen Svizzera non sono d’accordo con le disposizioni costituzionali proposte. L’introduzione del segreto bancario fiscale viene giudicata inutile e inopportuna; oltre a ciò avrebbe conseguenze negative di vasta portata sul diritto fiscale, gli attori interessati e la piazza finanziaria in generale.
L’ABG non ravvisa alcuna necessità di iscrivere il segreto bancario fiscale nella Costituzione federale, poiché già oggi la sfera privata in ambito finanziario sarebbe protetta dal dispositivo legale in essere. Tuttavia, dato che la questione riguarda la gestione del rapporto fra cittadino e Stato, spetta al Popolo indicare la via da seguire.
SwissHoldings non si considera interessata. Le sue imprese associate hanno l’obbligo di tenere la contabilità e non approfitterebbero quindi della protezione proposta.
4.4 Siete d’accordo che venga esclusa l’introduzione di uno scambio automatico di informazioni in Svizzera (cpv. 6)?
Quadro riassuntivo
La minoranza dei Cantoni e la CDF, 2 partiti e 4 associazioni/organizzazioni sono d’accordo per ragioni diverse.
La maggioranza dei Cantoni e 3 partiti così come 8 associazioni e organizzazioni non sono d’accordo con la regolamentazione, anche se un discreto numero di questi partecipanti alla consultazione respinge l’introduzione di uno scambio automatico di informazioni in Svizzera. In particole viene evidenziato come non vi sia alcuna necessità di regolare la questione a livello costituzionale, ciò che limiterebbe inutilmente il margine di manovra del legislatore federale. Alcuni partecipanti alla consultazione temono inoltre che con il capoverso 6 potrebbe essere introdotto uno scambio volontario di informazioni.