Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/44: Decreto federale concernente l'iscrizione del segreto bancario nella Costituzione federale (controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Sì alla protezione della sfera privata») · 24 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 9Fedlex · Rapporto sui risultati
cliente assoggettato a imposta e lo Stato o, più precisamente, l’autorità fiscale. Ogni cliente della banca o contribuente sarebbe tenuto dalla legislazione fiscale federale o cantonale a comunicare alle autorità fiscali l’insieme della propria situazione finanziaria (art. 124 segg. LIFD e art. 42 LAID). Il segreto bancario fiscale consisterebbe innanzitutto nel fatto che l’amministrazione delle contribuzioni non ha accesso ai dati bancari in caso di sottrazione d’imposta da parte del cliente. Una consultazione sarebbe prevista solo per i casi di frode fiscale o «sottrazione continuata di importanti somme d’imposta» ai sensi dell’articolo 190 LIFD.
Per economiesuisse e l’ASB il segreto bancario fiscale implica inoltre la mancanza di un diritto di consultazione delle autorità nei confronti del cittadino in caso di sottrazione d’imposta nell’ambito della procedura di tassazione.
Secondo l’UBCS e le banche nazionali un’esplicita iscrizione del segreto bancario fiscale nella Costituzione federale comporterebbe una modifica della situazione giuridica attuale e quindi dello status quo con tutta una serie di conseguenze. Le ripercussioni sarebbero particolarmente nefaste in relazione al principio della tassazione rispettosa dell’uguaglianza giuridica e di riflesso anche per le banche, i loro collaboratori e la piazza finanziaria svizzera nel suo insieme.
L’UBCS e Raiffeisen Svizzera sono inoltre dell’avviso che le norme del segreto bancario fiscale non debbano figurare di principio nella Costituzione.
Per l’USS l’introduzione del segreto bancario nella Costituzione federale è contraria alla strategia di emersione del denaro non dichiarato del Consiglio federale e insidia la reputazione della piazza finanziaria svizzera.
SwissHoldings precisa che il segreto bancario riguarda le persone fisiche. Le sue imprese associate sarebbero persone giuridiche e, in quanto tali, non rientrerebbero nella cerchia degli interessati.
4.2 Siete favorevoli all’esplicito inserimento di un diritto fondamentale alla protezione della sfera privata in ambito finanziario (cpv. 1–3)?
Quadro riassuntivo
La minoranza dei Cantoni, dei partiti e delle associazioni/organizzazioni è favorevole per ragioni diverse all’esplicito inserimento di un diritto fondamentale alla protezione della sfera privata in ambito finanziario.
La maggioranza dei Cantoni, dei partiti e delle associazioni/organizzazioni non è favorevole, poiché oggi la protezione della sfera privata in ambito finanziario è già sufficientemente garantita dagli articoli vigenti della Costituzione e della legge.
Approvazione
Cantoni
I Cantoni OW e ZG sono favorevoli, ZG per le stesse considerazioni di cui al numero 4.1.
Anche il Cantone BE è favorevole, ma ritiene che la gestione concreta di questa misura dovrebbe essere rimessa alla legislazione federale.