Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/62: Revisione dell'ordinanza sull'IVA · 22 pagine

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guamento di fatto costituisce solo una precisazione della prassi in uso, con la quale si vuole evitare qualsiasi incomprensione.

Art. 83 cpv. 1, frase introduttiva

Quando si applica il metodo delle aliquote saldo le prestazioni precedenti e gli investimenti del contribuente sono sostanzialmente sempre gravati da imposta, in quanto non è possibile eseguire alcuna deduzione dell’imposta precedente. Tuttavia, se un contribuente assume un patrimonio, o parte di esso, nell’ambito della procedura di notifica, il patrimonio assunto è in esenzione d’imposta. Se il contribuente che applica il metodo delle aliquote saldo utilizza il patrimonio in tutto o in parte per un’attività esclusa o non imprenditoriale, è dovuto il consumo proprio ai sensi dell’articolo 31 LIVA tenendo conto dell’articolo 38 capoverso 4 LIVA. È stato precisato che queste correzioni devono essere effettuate quando la modifica

dell’utilizzazione interviene subito dopo l’assunzione del patrimonio. Se interviene invece in una fase successiva, si deve considerare l’articolo 93.

Art. 86 cpv. 1 lett. b

Già oggi l’interpretazione di questa disposizione prevede che bisogna fondarsi unicamente sulle cifre d’affari realizzate con prestazioni imponibili. Tutto il resto non avrebbe neanche senso. Pertanto, questa modifica non modifica la prassi.

Art. 88 cpv. 1 e 2

Con l’inserimento di un secondo capoverso, l’attuale testo diventa il capoverso 1. Per motivi di certezza del diritto, il capoverso 2 sancisce nel testo dell’ordinanza la prassi già in uso secondo cui per le combinazioni di prestazioni va applicata l’aliquota saldo più alta se tutte le prestazioni sono soggette alla medesima aliquota d’imposta. Come già avveniva attualmente, il contribuente è comunque libero di dimostrare in maniera opportuna quale percentuale della prestazione complessiva sia relativa alle singole prestazioni. In questo caso le singole prestazioni possono essere conteggiate ad aliquote saldo diverse.

Art. 89 cpv. 3

Capoverso 3: si rinvia al commento all’articolo 86 capoverso 1 lettera b.

Art. 90 cpv. 2 e 2bis

Capoverso 2: mentre nel diritto finora in vigore era possibile dedurre l’imposta precedente fittizia solo se il bene usato accertabile veniva fornito a un destinatario in territorio svizzero, ai sensi dell’articolo 28a capoverso 1 lettera b rev-LIVA questa deduzione è ora consentita anche se il bene è fornito direttamente all’estero. Di conseguenza una restrizione simile non viene più effettuata nemmeno per la procedura di compensazione dell’imposta precedente fittizia in caso di rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo. Resta però invariato il fatto che, in caso di rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo, la procedura è sistematicamente applicabile solo in caso di rivendita di un bene mobile accertabile.

Finora la prassi adottata dall’AFC prevedeva che la procedura di compensazione

dell’imposta precedente fittizia non fosse applicabile in tutti quei casi in cui, ai sensi

dell’articolo 63 capoverso 3, la deduzione dell’imposta precedente fittizia era esclusa in caso di applicazione del metodo di rendiconto effettivo. Questa prassi si è rivelata eccessivamente limitativa. La procedura deve quindi essere esclusa solo se al momento dell’acquisto il bene è in tutto o almeno in parte esentato dall’imposta. Questo è il caso se

- il bene è stato acquistato con procedura di notifica da un contribuente che applica il metodo del rendiconto effettivo;

- il bene è stato acquistato da un fornitore che lo ha importato in territorio svizzero in esenzione d’imposta;

- il bene è stato acquistato dal contribuente in territorio svizzero in esenzione

d’imposta; ciò è ad esempio il caso se si acquistano oggetti di cui all’articolo 44;