Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/62: Revisione dell'ordinanza sull'IVA · 22 pagine

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Capoversi 1 e 2: lo scopo dell’esenzione dall’assoggettamento è di sgravare le piccole imprese dall’onere amministrativo. L’assoggettamento è immediato, se è sicuro che un’impresa con sede in territorio svizzero raggiungerà, entro 12 mesi, il limite della cifra d’affari stabilito per l’esenzione dall’assoggettamento già al momento dell’avvio dell’attività o della sua estensione mediante assunzione di un’azienda o apertura di un nuovo settore d’attività. In questo caso non sarà necessaria alcuna nuova valutazione dopo non più di tre mesi.

Se per contro risulta impossibile prevedere in anticipo quale sarà l’andamento della cifra d’affari nei successivi 12 mesi, dopo tre mesi al massimo sarà necessario effettuare una nuova valutazione. Di norma, le esperienze raccolte in questo lasso di tempo consentono di fare una stima più precisa della cifra d’affari potenziale e quindi dell’assoggettamento. Per determinare il momento in cui termina l’esenzione dall’assoggettamento è previsto un diritto di scelta. In questo modo si vuole tenere conto del fatto che, alla luce dell’esperienza acquisita, l’imposta sul valore aggiunto applicata a prestazioni già fatturate potrà difficilmente essere riscossa. D’altro canto, per motivi legati alla deduzione dell’imposta precedente, può essere interessante essere assoggettato già dal momento dell’avvio dell’attività.

Il capoverso 3 corrisponde all’attuale articolo 11 capoverso 1. Esso disciplina, da un canto, la fine dell’esenzione dall’assoggettamento delle piccole imprese che per uno o più anni hanno beneficiato dello sgravio amministrativo e che grazie a una continua crescita hanno raggiunto il limite della cifra d’affari. D’altro canto disciplina i casi in cui il limite della cifra d’affari è stato raggiunto già durante il primo esercizio, contrariamente alle previsioni di cui ai capoversi 1 e 2. Se il primo esercizio conta meno di 12 mesi, la cifra d’affari deve essere riportata su un anno intero.

Art. 9a

L’attuale articolo 9a viene abrogato, in quanto il suo contenuto normativo risulta ora chiaramente dalla legge stessa. L’esenzione fiscale ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2 lettera b LIVA per le imprese che effettuano forniture soggette in via sussidiaria all’imposta

sull’acquisto è stata cancellata nella rev-LIVA. Di conseguenza, solamente le imprese con sede all’estero che forniscono esclusivamente prestazioni di servizi imponibili nel luogo del destinatario sul territorio svizzero continuano a rimanere esenti dall’assoggettamento indipendentemente dal limite della cifra d’affari di 100 000 franchi.

L’esenzione e la fine dell’esenzione dall’assoggettamento per le imprese estere sono ora disciplinate all’articolo 9a.

Capoversi 1 e 2: per le imprese con sede all’estero il rapporto con il territorio svizzero si crea nel momento in cui esse eseguono per la prima volta una prestazione sul territorio svizzero (art. 14 cpv. 1 lett. b rev-LIVA). Lo scopo dell’esenzione dall’assoggettamento è di sgravare le piccole imprese dall’onere amministrativo. L’assoggettamento è immediato, se è sicuro che al momento della prima fornitura di una prestazione sul territorio svizzero l’impresa con sede in territorio svizzero raggiungerà, entro 12 mesi, il limite della cifra d’affari di cui

all’articolo 10 capoverso 2 lettera a rev-LIVA per l’esenzione dall’assoggettamento. In questo caso non sarà necessaria alcuna nuova valutazione dopo non più di tre mesi.

Se per contro risulta impossibile prevedere in anticipo quale sarà l’andamento della cifra d’affari nell’arco dei successivi 12 mesi, dopo tre mesi sarà necessario effettuare una nuova valutazione. Di norma, le esperienze raccolte in questo lasso di tempo consentono di fare una stima più precisa della cifra d’affari potenziale e quindi dell’assoggettamento. Per determinare il momento in cui termina l’esenzione dall’assoggettamento è previsto un diritto di scelta. In questo modo si vuole tenere conto del fatto che, alla luce dell’esperienza acquisita, l’imposta sul valore aggiunto applicata a prestazioni già fatturate potrà difficilmente essere riscossa. D’altro canto, per motivi legati alla deduzione dell’imposta precedente, può essere interessante registrarsi come contribuente già al momento della prima fornitura di una prestazione sul territorio svizzero.