Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/62: Revisione dell'ordinanza sull'IVA · 22 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 131
Le disposizioni dell’ordinanza seguono un ordine crescente conforme alla legge di riferimento. Il contenuto normativo dell’attuale articolo 131 è stato ripreso all’articolo 133a, pertanto l’attuale articolo 131 può essere abrogato.
Art. 131a rubrica, cpv. 3
La nuova struttura delle disposizioni in materia di protezione dei dati nella rev-LIVA comporta ora il rimando all’articolo 76 capoverso 1 rev-LIVA. Dal punto di vista del contenuto,
l’articolo 131a corrisponde integralmente all’attuale articolo 135.
Capoverso 3: la modifica è di natura puramente formale e concerne soltanto il testo italiano.
Art. 132, rubrica, cpv. 2 e 3
Nella rubrica e nel capoverso 2 le espressioni «e (le) informazioni» sono state cancellate in quanto ai sensi dell’articolo 3 lettera a della legge federale del 19 giugno 19926 sulla protezione dei dati (LPD) i «dati personali (dati)» comprendono tutte le informazioni relative a una persona determinata o determinabile. È altresì irrilevante sapere su quale supporto (elettronico o cartaceo) o sotto quale forma i dati vengano memorizzati. Inoltre si fa riferimento alle nuove disposizioni di legge contenute negli articoli 76 capoverso 1 e 76a capoversi 1 e 2 rev-LIVA. A ciò si aggiunge che i termini «allestire e conservare» al capoverso 2 vengono sostituiti dal termine «trattare» che, conformemente all’articolo 3 lettera e LPD, comprende qualsiasi operazione relativa ai dati, segnatamente l’acquisizione, la conservazione e
l’utilizzazione.
L’ultima parte dal periodo che costituisce l’attuale capoverso 2 può essere cancellata poiché già gli articoli 57h e seguenti della legge del 21 marzo 19977 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) in combinato disposto con le relative disposizioni esecutive stabiliscono che i dati possono essere resi leggibili in ogni momento e non possono essere modificati. L’ordinanza del 9 dicembre 20118 concernente l’informatica e la telecomunicazione nell’Amministrazione federale (OIAF) stabilisce del resto che l’impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) presuppone la garanzia di una sicurezza integrale delle informazioni. Inoltre le unità amministrative sono responsabili della protezione dei loro sistemi e applicazioni TIC e dei loro dati (oggetti da proteggere; art. 10 OIAF). E infine, ai sensi dell’ordinanza del 14 giugno 19939 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) gli organi federali responsabili devono prendere le misure tecniche e organizzative e proteggere i sistemi soprattutto contro le modificazioni non autorizzate (art. 20 in combinato disposto con gli art. 8–10 segg. OLPD).
L’attuale capoverso 3 ha una funzione meramente dichiarativa e può essere cancellato senza essere sostituito.
Art. 133
Questo adeguamento trova giustificazione nel nuovo panorama IT dell’AFC. L’AFC gestisce una rete integrata di sistemi d’informazione per diverse tipologie di imposte (imposta sul valore aggiunto, imposta federale diretta, tasse di bollo, imposta preventiva e tassa
d’esenzione dall’obbligo militare) del cui sviluppo, manutenzione e gestione sicura è responsabile. Opportuni strumenti tecnici consentono di assegnare ai collaboratori le singole autorizzazioni a seconda del ruolo di ognuno e di adempiere i requisiti imposti in materia di protezione dei dati.