Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/62: Revisione dell'ordinanza sull'IVA · 22 pagine

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questa disposizione viene trasferito a livello di legge (art. 76b cpv. 2 rev-LIVA), in quanto ai dati personali particolarmente sensibili si deve poter accedere mediante una procedura di richiamo solo se espressamente e formalmente previsto da una legge. All’articolo 136a si precisa che l’AFC accorda al personale dell’AFD incaricato della determinazione e della riscossione dell’imposta sul valore aggiunto o dell’esecuzione di procedimenti penali o amministrativi correlati l’accesso ai dati secondo l’articolo 76a capoverso 2 LIVA mediante una procedura di richiamo.

Art. 137

La nuova struttura delle disposizioni in materia di protezione dei dati nella rev-LIVA rende necessaria una rinumerazione e il rimando alla nuova disposizione di legge. Dal punto di vista del contenuto, l’articolo 137, ad esclusione del capoverso 2 secondo periodo, corrisponde all’attuale articolo 138. La riserva in favore del segreto fiscale contenuta nell’attuale secondo periodo viene cancellata, perché il segreto fiscale non pregiudica l’obbligo di offerta dei documenti all’Archivio federale conformemente all’articolo 6 della legge del 26 giugno 199810 sull’archiviazione.

Art. 138

La modifica concerne la rinumerazione e il rimando alla nuova disposizione di legge ed è determinata dalla nuova struttura delle disposizioni in materia di protezione dei dati all’interno della rev-LIVA. La valutazione dell’«offerta Intranet» può essere cancellata perché questa tematica è disciplinata dall’ordinanza del 22 febbraio 201211 sul trattamento di dati personali derivanti dall’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica della Confederazione.

Art. 139

L’attuale articolo 139 può essere abrogato perché il suo contenuto normativo è stato ripreso all’articolo 136a.

Art. 144 cpv. 1 lett. b

Questa modifica contribuisce ad allineare la disposizione dell’ordinanza con l’articolo 45 capoverso 1 lettera c rev-LIVA. Nella pratica già oggi si applica questa regola.

Art. 150

La modifica è di natura puramente formale e concerne soltanto il testo italiano.

Art. 151 cpv. 1, frase introduttiva, e cpv. 2

Capoverso 1: il Principato del Liechtenstein e la Svizzera non hanno scambiato dichiarazioni di reciprocità con gli stessi Paesi. L’imposta sul valore aggiunto su prestazioni ottenute in Svizzera o nel Liechtenstein viene pertanto rimborsata dallo Stato in cui è stata acquisita la specifica prestazione. Occorre pertanto presentare una richiesta di rimborso separata all’autorità competente di ciascuno dei due Paesi. Nell’ordinanza il termine «territorio svizzero» viene quindi sostituito da «Svizzera».

Capoverso 2: il rimborso dell’imposta precedente presuppone come già in passato che il richiedente non soggiaccia all’obbligo fiscale sul territorio svizzero, dove quindi in linea di principio non gli è consentito eseguire prestazioni (art. 151 cpv. 1). Finora il diritto al rimborso dell’imposta era salvaguardato se il richiedente eseguiva unicamente trasporti ai sensi dell’articolo 23 capoverso 2 numeri 5–7 LIVA (art. 151 cpv. 2 lett. a) o prestazioni di servizi che soggiacciono all’imposta sull’acquisto (art. 151 cpv. 2 lett. b). Ora il diritto al rimborso dell’imposta è salvaguardato se il richiedente esegue sul territorio svizzero unicamente pre-

10RS 152.1

11 RS 172.010.442