Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/62: Revisione dell'ordinanza sull'IVA · 22 pagine

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Art. 37

Il concetto delle assicurazioni sociali contenuto nell’articolo 21 capoverso 2 numero 18 lettera b rev-LIVA include i cinque settori seguenti: la previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (sistema dei tre pilastri), la tutela dalle conseguenze di una malattia e di un infortunio, le indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità,

l’assicurazione contro la disoccupazione e gli assegni familiari. In questo modo la parità di trattamento di tutti gli enti previdenziali è ora disciplinata a livello di legge. L’indicazione a titolo di esempio di singoli rami assicurativi nell’OIVA non è pertanto più necessaria. L’attuale articolo 37 può pertanto essere abrogato.

Art. 38

L’attuale articolo 38 può essere abrogato, perché il suo contenuto normativo è stato portato a livello di legge; i capoversi 1 e 3 dell’articolo 21, il capoverso 2 numero 28 lettera a rev-LIVA e il capoverso 2 dell’articolo 21, il capoverso 6 rev-LIVA.

Capoverso 1: poco importa se la collettività pubblica detiene direttamente la società di diritto pubblico o privato o indirettamente tramite una società di diritto pubblico o privato detenuta dalla stessa collettività pubblica. L’importante è che né altre collettività pubbliche né privati detengano partecipazioni della società.

Capoverso 2: quanto disposto al capoverso 1 si applica per analogia anche agli istituti e alle fondazioni alla cui fondazione la collettività pubblica era direttamente o indirettamente coinvolta. Anche in questo caso, è importante che né altre collettività pubbliche né privati detenessero partecipazioni della società.

Art. 38a

La revisione dell’esclusione dall’imposta per le collettività pubbliche (art. 21 cpv. 2 n. 28 lett. b e c rev-LIVA) ha come obiettivo di sgravare fiscalmente la collaborazione tra collettività pubbliche. L’articolo 38a permette di garantire che tutte le società di diritto pubblico o privato che adempiono compiti comuni beneficino dell’esclusione dall’imposta, indipendentemente dal fatto che siano detenute dalle collettività pubbliche stesse e/o dalle loro unità organizzative (cpv. 1). La stessa esclusione si applica anche agli istituti e alle fondazioni che sono stati fondati da collettività pubbliche e/o dalle loro unità organizzative (cpv. 2).

Art. 38b

Conformemente al nuovo articolo 21 capoverso 7 rev-LIVA, il Consiglio federale stabilisce quali istituti sono considerati istituti di formazione e di ricerca secondo l’articolo 21 capoverso 2 numero 30 rev-LIVA. Per motivi di tecnica legislativa, il rinvio è indicato ora

nell’articolo 21 capoverso 7 rev-LIVA e il contenuto normativo del vigente articolo 13 figura ora giustamente nell’articolo 38b.

L’esclusione dall’imposta per gli istituti di formazione e di ricerca disciplinata finora

nell’articolo 13 capoverso 1 è stata trasposta nella legge con identico contenuto normativo (art. 21 cpv. 2 n. 30 rev-LIVA). L’attuale capoverso 1 può pertanto essere abrogato. Il contenuto dei capoversi 2 e 3 del vigente articolo 13 è stato ripreso nei capoversi 1 e 2 senza alcuna modifica.

Art. 39

L’articolo è stato interamente riformulato. L’esercizio dell’opzione per l’imposizione di una prestazione esclusa per legge dall’imposta richiede che il fornitore della prestazione manifesti la sua volontà in tal senso. Ciò avviene di norma con la menzione dell’imposta nella fattura, ovvero indicando l’ammontare dell’imposta oppure dichiarando che l’importo fatturato è comprensivo dell’imposta all’aliquota in vigore. Se il fornitore della prestazione non può o non vuole fare rifermento all’imposta, la sua volontà dovrà essere manifestata nel rendiconto