Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/62: Revisione dell'ordinanza sull'IVA · 22 pagine
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Il capoverso 3 disciplina, da un canto, la fine dell’esenzione dall’assoggettamento delle piccole imprese che per uno o più anni hanno beneficiato dello sgravio amministrativo e che grazie a una continua crescita hanno raggiunto il limite della cifra d’affari. D’altro canto disciplina i casi in cui il limite della cifra d’affari è stato raggiunto già durante il primo esercizio,
contrariamente alle previsioni di cui ai capoversi 1 e 2. Se il primo esercizio conta meno di 12 mesi, la cifra d’affari deve essere riportata su un anno intero.
Art. 10 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 lett. c
La modifica è di natura puramente formale e concerne soltanto il testo italiano.
Art. 11
Si vedano le spiegazioni all’articolo 9.
Art. 13
Per motivi di tecnica legislativa il contenuto normativo di questa disposizione è ora ripreso all’articolo 38b.
Art. 14 n. 6, 9 e 15
Il numero 6 può essere abrogato, perché gli organismi agricoli d’intervento di collettività pubbliche in esso citati in pratica non esistono più.
La modifica del numero 9 è di natura puramente formale e concerne soltanto il testo italiano. La modifica del numero 15 è di natura puramente formale e concerne soltanto il testo francese.
Art. 15
La modifica è di natura puramente formale e concerne soltanto il testo francese.
Art. 18 cpv. 3 lett. b
La modifica è di natura puramente formale e concerne soltanto il testo francese.
Art. 20 cpv. 2 e 3
La modifica è di natura puramente formale e concerne soltanto il testo francese.
Art. 32
Secondo l’attuale articolo 32 non è possibile applicare la regola delle combinazioni disciplinato nell’articolo 19 capoverso 2 LIVA per determinare se, per una combinazione di prestazioni, il luogo della prestazione si trova in territorio svizzero o all’estero. Il Consiglio federale voleva sancire questa disposizione dell’ordinanza nella legge, ma il legislatore ha respinto
l’integrazione dell’articolo 19 capoverso 2 LIVA proposta dal Consiglio federale. Si può quindi concluderne che l’articolo 19 capoverso 2 LIVA si applica per analogia anche alle combinazioni di prestazioni in cui una parte delle prestazioni è fornita sul territorio svizzero e un’altra parte all’estero. Quindi se almeno il 70 per cento delle prestazioni di una combinazione è fornito all’estero, nel rendiconto per l’AFC la prestazione fornita sul territorio svizzero può essere trattata come quella fornita all’estero. Questo concetto viene precisato con il nuovo articolo 32.
Art. 36 cpv. 1
Il contenuto normativo dell’attuale capoverso 1 è stato portato a livello di legge con
l’articolo 21 capoverso 2 numero 14 lettera b rev-LIVA. L’attuale capoverso 1 può pertanto essere abrogato.