Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/62: Revisione dell'ordinanza sull'IVA · 22 pagine
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Ai sensi dell’articolo 7 capoverso 3 lettera b rev-LIVA non è possibile chiedere l’iscrizione nel registro dei contribuenti IVA prima di aver raggiunto il limite determinante della cifra d’affari per questo tipo di forniture. Esiste però la possibilità di assoggettarsi all’IVA ricorrendo alla «dichiarazione d’adesione estero» in virtù dell’articolo 7 capoverso 3 lettera a rev-LIVA per la fornitura di beni dall’estero in territorio svizzero.
Capoverso 2: se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 7 capoverso 3 lettera b rev-LIVA, è considerato sito in territorio svizzero non solo il luogo della fornitura dei piccoli invii di per sé esenti dall’imposta sull’importazione, ma in generale quello di tutte le forniture di quella stessa impresa provenienti dall’estero e destinate al territorio svizzero. L’impresa estera deve importare i beni a proprio nome e l’Amministrazione federale delle dogane (AFD) riscuote da quest’ultima l’imposta sull’importazione. Da parte sua, l’impresa può in linea di principio dedurre l’imposta precedente per l’ammontare dell’imposta sull’importazione. Altrimenti si verificherebbe un doppio carico impositivo per il destinatario della fornitura sul territorio svizzero tanto da parte dell’AFD quanto da parte dell’impresa estera. Il capoverso 2 serve a evitare che ciò accada.
Il capoverso 2 non ha alcun effetto per le imprese che al momento dell’importazione dispongono già di una «dichiarazione d’adesione estero» ai sensi dell’articolo 7 capoverso 3 lettera a rev-LIVA.
Capoverso 3: nel momento in cui la cifra d’affari di 100 000 franchi all’anno non viene più raggiunta con i piccoli invii esenti dall’imposta sull’importazione, l’impresa con sede all’estero può comunicare all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), entro la fine del periodo fiscale in corso, la sua volontà di rinunciare nell’anno successivo all’imposizione delle forniture transfrontaliere. In tal caso, a partire dall’inizio dell’anno successivo il luogo della fornitura di tali piccoli invii torna a essere nuovamente sito all’estero. Se l’impresa non è assoggettata sul territorio svizzero per un qualche altro motivo (art. 10 rev-LIVA), sulla base della comunicazione fatta si procederà alla sua cancellazione dal registro dei contribuenti. In assenza di comunicazione di rinuncia, l’impresa resta assoggettata e deve fatturare tutte le forniture transfrontaliere destinate alla clientela svizzera applicando l’IVA.
Art. 5 cpv. 1 e cpv. 2 lett. h
La modifica è di natura puramente formale e concerne soltanto il testo francese.
Art. 6a cpv. 1
La modifica è di natura puramente formale e concerne soltanto il testo francese.
Art. 8
Il capoverso 1 può essere abrogato in quanto il rapporto con il territorio svizzero necessario ai fini dell’assoggettamento è ora disciplinato a livello di legge (art. 10 cpv. 1 rev-LIVA).
Capoverso 2: dall’articolo 7 capoverso 3 lettera a rev-LIVA si evince chiaramente che con l’utilizzo della «dichiarazione d’adesione estero» il luogo della fornitura viene trasferito sul territorio svizzero e la fornitura è quindi considerata come effettuata sul territorio svizzero. Il vigente capoverso 2, che sancisce questo concetto a livello di ordinanza, può di conseguenza essere abrogato.
Art. 9
Il principio finora sancito nell’articolo 9, secondo cui l’acquisto, la detenzione e l’alienazione di partecipazioni qualificate ai sensi dell’articolo 29 capoversi 2 e 3 LIVA costituiscono
un’attività imprenditoriale, è stato ora sancito a livello di legge nell’articolo 10 capoverso 1ter rev-LIVA. Il vigente articolo 9 può pertanto essere abrogato.
Il contenuto normativo dell’attuale articolo 11 è sistematicamente riportato esattamente nel nuovo articolo 9. Questo articolo è stato inoltre adeguato sulla scia delle modifiche apportate con la revisione della legge sull’IVA. Il vigente articolo 11 può pertanto essere abrogato.