Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/62: Revisione dell'ordinanza sull'IVA · 22 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 107 rubrica e cpv. 1
In questo caso è stato solamente precisato che queste disposizioni sono applicabili anche in caso di applicazione del metodo delle aliquote forfetarie.
Art. 109
Il contenuto normativo dell’attuale capoverso 1 è stato ripreso all’articolo 45a rev-LIVA.
L’attuale capoverso 1 può pertanto essere abrogato.
Il contenuto normativo dell’attuale capoverso 2 è stato ripreso nella rev-LIVA all’articolo 45 capoverso 1 lettera d. L’attuale capoverso 2 può pertanto essere abrogato.
Art. 115 cpv. 1 lett. a
La modifica è di natura puramente formale e concerne soltanto il testo italiano.
Art. 118 cpv. 1 lett. c e d
Lettera c: la modifica è di natura puramente formale e concerne soltanto il testo italiano.
Lettera d: in adempimento del postulato 14.3015 della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale (Riscossione semplificata dell’IVA all’importazione di merci. Sistema danese) l’autorizzazione per l’applicazione della procedura di riporto del pagamento viene ora rilasciata in caso di eccedenti d’imposta precedente regolarmente superiori a 10 000 franchi per anno che provengono dall’importazione e l’esportazione di beni.
L’abbassamento del valore soglia dagli attuali 50 000 a 10 000 franchi rende la procedura di riporto accessibile a un più gran numero di imprese assoggettate. Questa riduzione del valore soglia soddisfa la condizione richiesta dal legislatore all’articolo 63 capoverso 1 LIVA, ossia l’esistenza di «importanti» eccedenze d’imposta precedente. Il principio fondamentale è rispettato secondo cui solo le imprese con regolari eccedenze d’imposta precedente provenienti da importazioni ed esportazioni, vale a dire senza debito fiscale nei confronti dell’AFC, possono applicare questa procedura.
Art. 121a
Le imprese svizzere che sul territorio svizzero eseguono esclusivamente prestazioni escluse dall’imposta, pur essendo in linea di principio assoggettate all’imposta, possono però rinunciare ad annunciarsi come contribuenti presso l’AFC (art. 66 cpv. 1 LIVA). Da un punto di vista amministrativo si tratta di un approccio sensato perché non solo non sarebbero tenute a versare alcuna imposta sulla cifra d’affari ma generalmente non avrebbero neanche diritto all’imposta precedente. Per motivi di parità di trattamento, quanto sopra deve valere anche per le imprese assoggettate senza sede, domicilio o stabilimento d’impresa sul territorio svizzero che in Svizzera forniscono unicamente prestazioni escluse dall’imposta. A titolo di esempio, un’impresa senza sede né domicilio sul territorio svizzero che all’estero realizza una cifra d’affari imponibile di 200 000 franchi e in Svizzera fornisce unicamente prestazioni escluse dall’imposta per un totale di 50 000 franchi, pur essendo in Svizzera assoggettata ai sensi dell’articolo 10 rev-LIVA, in virtù dell’articolo 121a non è però tenuta ad annunciarsi all’AFC. Questa norma permette di evitare adempimenti amministrativi inutili sia per l’impresa che per l’amministrazione (art. 1 cpv. 3 lett. b LIVA). Se però le suddette imprese estere forniscono almeno una prestazione imponibile sul territorio svizzero, devono obbligatoriamente annunciarsi all’AFC come contribuenti. Le imprese svizzere ed estere hanno inoltre la possibilità di assoggettarsi volontariamente all’obbligo fiscale.
Art. 122
Dal 2010, anno di revisione totale della LIVA, è applicabile il principio della libertà di scelta dei mezzi di prova per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto (art. 81 cpv. 3 LIVA). La prova di un fatto rilevante ai fini dell’IVA non può pertanto essere fatta dipendere dalla disponibilità di un determinato mezzo di prova, come per esempio la presentazione di una fattura con firma elettronica. Tuttavia, per fornire la prova di un rapporto di prestazione o del diritto