Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/62: Revisione dell'ordinanza sull'IVA · 22 pagine

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relativo al periodo fiscale per cui è dovuta l’imposta sulla cifra d’affari. I singoli rendiconti sono provvisori e solo all’atto della finalizzazione il contribuente dovrà rispondere della dichiarazione fatta (art. 72 cpv. 1 LIVA). Trascorso il termine fissato per la finalizzazione, non è più possibile esercitare l’opzione né revocare un’opzione già esercitata.

Art. 40

La modifica dell’articolo 23 capoverso 2 numero 2 rev-LIVA rende privo di oggetto l’articolo 40.

Art. 45 cpv. 3 e 3bis

Il capoverso 3 e il nuovo capoverso 3bissono in linea con la prassi attualmente in uso. Per maggiore chiarezza, l’attuale capoverso 3 è stato però riformulato e diviso in due capoversi. Il nuovo capoverso 3 stabilisce che per convertire una valuta estera in franchi svizzeri il contribuente deve scegliere se utilizzare il corso medio mensile o il corso del giorno delle divise (vendita). Questa scelta è valida sia per le cifre d’affari realizzate con le prestazioni fornite che per gli acquisti di prestazioni. Determinanti sono in ogni caso i corsi pubblicati dall’AFC, di cui quello del giorno delle divise (vendita) viene pubblicato mediante link al sito web dell’AFD. Con questa norma si garantisce che gli importi dell’imposta sulla cifra d’affari convertiti in franchi svizzeri dal fornitore delle prestazioni corrispondano perlopiù agli importi dell’imposta precedente deducibili dal beneficiario delle prestazioni. Poiché l’AFC non pubblica i corsi di tutte le valute, al capoverso 3bisviene stabilito che in questo caso va utilizzato il corso del giorno delle divise (vendita) pubblicato da una banca nazionale.

Resta salva la possibilità già prevista per i contribuenti che fanno parte di un gruppo di utilizzare il corso del gruppo, che dovrà poi essere applicato sia alle prestazioni infragruppo che nei rapporti con terzi (art. 45 cpv. 4).

Art. 48a

In linea di principio il fornitore di una prestazione fattura chiaramente l’imposta sul valore aggiunto al cliente (art. 26 cpv. 2 lett. f LIVA). Questa è una condizione perché il beneficiario della prestazione possa dedurre l’imposta precedente come previsto dall’articolo 28 LIVA. Nel caso dell’imposizione dei margini secondo l’articolo 24a rev-LIVA la base di calcolo dell’imposta è rappresentata invece dal margine (prezzo di vendita dedotto il prezzo

d’acquisto). Questo esclude però la dichiarazione dell’IVA segnatamente in contratti, fatture e ricevute, altrimenti il cliente potrebbe portare in detrazione come imposta precedente un’imposta che il fornitore della prestazione non ha conteggiato nel rendiconto per l’AFC.

Art. 48b

Osservazioni preliminari sui capoversi 1 a 3: l’imposizione dei margini si applica solo ai beni mobili accertabili (è necessario il controllo dell’acquisto e della vendita [cfr. art. 48d]) il cui prezzo dipende fondamentalmente dal valore affettivo o dal valore amatoriale per il collezionista e non dal loro valore d’uso (oggetti da collezione). Si pensi, per esempio, ai prototipi di personal computer realizzati nel corso dei decenni che un’azienda informatica acquista per esporli nella propria hall d’ingresso come «galleria degli antenati». Contrariamente a quelli dei personal computer nuovi che servono per il lavoro quotidiano e possono quindi essere utilizzati a scopi produttivi, i prezzi dei prototipi per l’azienda informatica non devono misurarsi in base al loro valore d’uso. Poiché non sono più utilizzabili a scopi produttivi, normalmente il prezzo pagato per acquistarli corrisponde al loro valore affettivo. Di per sé gli oggetti d’arte e d’antiquariato di cui ai capoversi 1 e 2 sono per legge oggetti da collezione

Ai capoversi 1–3 viene specificato concretamente quali sono gli oggetti che ricadono nella definizione di oggetti da collezione. L’elenco si basa in larga misura su quello che era

l’articolo 11 vOLIVA e sulla direttiva IVA dell’UE (direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, allegato IX all’articolo 311, paragrafo 1, punti 2), 3) e 4), che però non è più esaustivo. La definizione di