Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/62: Revisione dell'ordinanza sull'IVA · 22 pagine
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alla deduzione dell’imposta precedente (soprattutto nel quadro di un controllo dell’AFC) è necessario dimostrare che i dati presentati provengono effettivamente dalla fonte indicata (segnatamente da chi ha emesso la fattura) e che non sono stati alterati. Alla luce di quanto detto, l’articolo 122 incarica il DFF di predisporre un regolamento dettagliato, applicabile a titolo facoltativo, sull’acquisizione e la conservazione elettroniche di documenti. Se questo regolamento viene rispettato, si suppone che la provenienza e l’inalterabilità dei dati sia in tal modo provata. Si tratta pertanto di un dispositivo «safe haven» (rifugio sicuro). La supposizione è confutabile: se l’AFC ritiene in via eccezionale che la provenienza e l’inalterabilità dei dati elettronici non sia provata nonostante il rispetto del regolamento del DFF deve dimostrare questa sua affermazione.
In quanto dispositivo «safe haven» l’ordinanza del DFF dell’11 dicembre 20092 concernente dati ed informazioni elettronici (OelDI) è prioritaria.
Inoltre il DFF dovrà verificare in che modo sia possibile regolamentare la prassi in vigore,
secondo cui la prova della provenienza e dell’inalterabilità si intende fornita se sono rispettati i principi di contabilità (art. 957a del Codice delle obbligazioni [CO]3) e quelli dell’ordinanza del 24 aprile 20024 sui libri di commercio (Olc), con la chiarezza necessaria a garantire alle imprese una sufficiente certezza del diritto. La difficoltà sta nel fatto che durante un controllo difficilmente l’AFC riesce a verificare e confermare in via definitiva la regolare tenuta dei libri contabili in conformità con il CO e l’Olc; per questo motivo bisogna prima chiarire in maniera approfondita se la presenza di questo criterio in un atto normativo sia idonea a giustificare conseguenze giuridiche concrete.
Il secondo periodo della disposizione afferma altresì esplicitamente che si tratta semplicemente di una delle varie possibilità di dimostrare la provenienza e l’inalterabilità dei dati. Se il regolamento facoltativo del DFF non viene applicato o non viene applicato nella sua totalità la supposizione (e con essa l’inversione dell’onere della prova) secondo il primo periodo del presente articolo non è valida. In questo caso il contribuente deve fornire all’AFC prove dettagliate del fatto che le misure adottate hanno un valore probatorio sufficiente.
Art. 123
Stante la riformulazione dell’articolo 122, l’attuale articolo 123 può essere abrogato.
Art. 124 cpv. 1
L’attuale disposizione prevede che i giustificativi possano essere trasmessi all’AFC per via elettronica solo se questa lo ha autorizzato esplicitamente. Questa regola non è più ammessa e deve pertanto essere abrogata. In futuro tutti gli atti scritti potranno essere inoltrati all’AFC per via elettronica. Questa modifica è conseguente allo scadere di un periodo di transizione: alla procedura in materia di imposta sul valore aggiunto si applica la legge federale del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa (PA; art. 81 cpv. 1 LIVA). Ai sensi dell’articolo 21a capoverso 1 PA gli atti scritti possono essere trasmessi all’autorità per via elettronica. Come previsto nella PA dalla disposizione finale della modifica del 17 giugno 2005 con la quale veniva introdotto l’articolo 21a PA, fino a fine 2016 il Consiglio federale poteva limitare la possibilità di inoltrare gli atti scritti per via elettronica. Trascorso questo periodo di transizione, non vi sono più eccezioni a questa possibilità.
Art. 125
Stante la riformulazione dell’articolo 122, l’attuale articolo 125 può essere abrogato.
2 RS 641.201.511
3RS 220