Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/62: Revisione dell'ordinanza sull'IVA · 22 pagine
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cato come casa editrice o come istituto simile. Le opere che vengono pubblicate in edizione privata non sono considerate opere editoriali. L’opera deve costituire un’unità compiuta. Non rientrano quindi nella definizione di libro elettronico i semplici estratti di opere, offerti in particolare nel quadro di banche dati scientifiche. Per poter beneficiare dei vantaggi fiscali, inoltre, gli e-book devono contenere prevalentemente testi e immagini. I video pertanto non sono considerati e-book. Un’altra condizione è l’assenza di interattività. I corsi di lingue online offerti in forma elettronica, che prevedono esercizi da completare online, o gli album elettronici da colorare non sono considerati libri elettronici in ragione della presenza di interattività. Si tratta invece di un servizio elettronico imponibile all’aliquota normale. Tuttavia, un collegamento verso un sito Internet o la possibilità di cercare una parola in un dizionario non è considerato come interattivo. Questo vale anche per la possibilità di comunicare ad altri lettori la propria opinione sul contenuto di un e-book. Il criterio dell’«assenza di interattività» non esclude che un e-book possa essere arricchito con altri contenuti, come nel caso dei cosiddetti «enhanced» o «enriched» e-book che vengono, ad esempio, offerti completi di un saggio tratto da una lettura dell’autore.
La concessione di un diritto di accesso a una banca dati non rientra nell’articolo 51a, esattamente come non vi rientrano i libri flat-rate che in fin dei conti corrispondono a un accesso a una banca dati.
La fornitura di libri su supporti dati è anch’essa assoggettata all’aliquota ridotta. Questo vale anche per gli audiolibri che vengono trasmessi per via elettronica o offerti su supporti dati, se il loro contenuto riflette in massima parte l’opera originale. Invece gli audiogiochi sono assoggettati all’aliquota normale, perché non si limitano alla riproduzione testuale del contenuto di un libro quanto piuttosto il contenuto di un libro viene rielaborato e trasformato in un audiogioco scenico.
Art. 52
Capoverso 1: a seguito dell’assoggettamento di giornali, riviste e libri elettronici all’aliquota ridotta, occorre completare gli attuali capoversi 1 e 2 con i prodotti elettronici. Inoltre, per motivi redazionali, i due capoversi vengono riuniti in un unico capoverso. La condizione che finora permetteva di affermare con certezza che uno stampato aveva carattere pubblicitario, vale a dire il fatto che il contenuto pubblicitario a favore dell’attività commerciale dell’editore o del terzo che lo sostiene dovesse superare la metà della superficie totale dello stampato, per motivi pratici non è applicabile nel caso dei giornali, delle riviste e dei libri elettronici. In un prodotto elettronico è impossibile calcolare esattamente la quota pubblicitaria, soprattutto perché spesso la pubblicità viene fatta con banner che si alternano sullo schermo. Con la riformulazione del primo capoverso viene ripreso il contenuto normativo dell’attuale secondo capoverso, che pertanto può essere abrogato.
Capoverso 2: l’attuale capoverso 3 diventa il capoverso 2, senza alcuna modifica di contenuto.
Capoverso 3: l’attuale capoverso 4 definisce il termine «contenuto pubblicitario». Poiché nella nuova formulazione del primo capoverso questa espressione non è più presente, la disposizione va riformulata. Dal punto di vista del contenuto, non subisce alcuna modifica.
L’attuale capoverso 5 è superfluo, in quanto il contenuto si evince dall’interpretazione inversa del nuovo capoverso 3.
Art. 60
La revisione della legge sull’IVA trasferisce a livello di legge l’attuale articolo 60 (art. 29 cpv. 1bisrev-LIVA), che pertanto può essere abrogato.