Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/62: Revisione dell'ordinanza sull'IVA · 22 pagine

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Art. 160

La stesura del verbale è ora regolamentata più precisamente nell’articolo 159 capoverso 2. In applicazione dell’articolo 57e LOGA resta ancora da stabilire all’attenzione di chi l’organo consultivo esprime i propri pareri. L’organo consultivo esprime pareri solo all’attenzione del DFF, ad esempio quando non è possibile raggiungere un’intesa con l’AFC su punti essenziali. Essendo l’organo consultivo una commissione extraparlamentare e come tale parte del DFF, non gli è consentito esprimere pareri all’attenzione di terzi. Eventuali richieste di prese di posizioni o di inviti a partecipare a un’audizione per esempio delle commissioni parlamentari possono comunque essere indirizzate al DFF.

Art. 161 cpv. 2

La prassi può essere definita anche da organi di grado superiore alla Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto, e per questo motivo si evita quindi di citarla.

Art. 162 cpv. 2 e 3

Capoverso 2: oltre che sulla definizione della prassi dell’AFC, l’organo consultivo discute anche su progetti di legge e ordinanza concernenti l’imposta sul valore aggiunto. Per legge, determinate fasi del processo legislativo non sono pubbliche. Tuttavia, per consentire

all’organo consultivo di deliberare su tali progetti i membri sono chiamati a rispettare il segreto d’ufficio. L’obbligo di mantenere il segreto per i membri dell’organo consultivo deriva dalla decisione istitutiva basata sull’articolo 8e dell’ordinanza del 25 novembre 199812

sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA); per questo motivo

nell’OIVA non è necessario prevedere alcuna norma in tal senso. Affinché anche altre persone possano partecipare alle riunioni, il capoverso 2 stabilisce che le prescrizioni in materia di segreto d’ufficio si applichino per analogia anche a queste persone.

Il capoverso 3 può essere abrogato, in quanto l’informazione del pubblico è disciplinata nella decisione istitutiva di cui all’articolo 8e OLOGA.

Art. 166a

Capoverso 1: l’articolo 7 capoverso 3 lettera b rev-LIVA rende necessaria una disposizione transitoria affinché al momento dell’applicazione dell’ordinanza sia chiaro chi è già assoggettato nell’anno dell’entrata in vigore. Determinante è la cifra d’affari realizzata con tali forniture nel corso dell’anno precedente. Se la cifra d’affari dell’anno precedente era di almeno

100 000 franchi e se è presumibile che il fornitore eseguirà anche nei 12 mesi successivi all’entrata in vigore le medesime prestazioni, l’assoggettamento decorre dall’entrata in vigore dell’ordinanza.

Capoverso 2: perché le imprese con sede all’estero siano assoggettate in Svizzera, occorre che vi sia un rapporto minimo con il territorio svizzero, rapporto che si crea nel momento in cui un’impresa fornisce prestazioni in territorio svizzero. A partire da una cifra d’affari di almeno 100 000 franchi proveniente da prestazioni che non sono escluse dall’imposta,

l’impresa estera in questione diventa obbligatoriamente assoggettata non più soltanto in relazione alla cifra d’affari realizzata in territorio svizzero ma anche in relazione alla cifra d’affari conseguita all’estero. Per le imprese con sede all’estero che già prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni avevano fornito prestazioni imponibili in territorio svizzero,

senza tuttavia giustificare l’assoggettamento obbligatorio, vengono precisate le condizioni in virtù delle quali, a seguito dell’entrata in vigore della revisione di legge, sono considerate obbligatoriamente assoggettate all’imposta.

12 RS 172.010.1