Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/62: Revisione dell'ordinanza sull'IVA · 22 pagine

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oggetti d’arte al capoverso 1 è formulata in forma più ampia rispetto a quello che era

l’articolo 11 vOLIVA e include tutte le opere fisiche mobili di autori ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 16 LIVA. Sono considerate tali le creazioni intellettuali dell’arte che si manifestano in forma fisica e possono essere guardate senza strumenti ausiliari quali riproduttori o proiettori. Gli impianti video e le audio-opere d’arte sono invece mere opere d’arte «intellettuali» che, fatta eccezione per il supporto dati, non presentano alcun elemento fisico. La definizione di oggetti d’arte si basa sull’attuale prassi dell’AFC. In questo senso i dipinti creati personalmente dall’artista (lett. a) sono inseriti in elenco soltanto a titolo esemplificativo. Nella categoria rientrano, ad esempio, anche le opere pittoriche realizzate a spruzzo. Alle incisioni originali e simili (lett. b) sono assimilate le serigrafie, per le quali l’artista ha utilizzato dei modelli ritagliati oppure ha disegnato l’immagine sulla matrice con inchiostro litografico grasso, gesso litografico o inchiostro tipografico diluito. Le serigrafie sono considerate

anch’esse oggetti d’arte, purché il numero delle copie realizzate non superi le 250 unità e queste siano state firmate e numerate dall’artista. Questa regola corrisponde a quella valida per l’importazione di oggetti d’arte. Nella categoria dei prodotti originali di arte scultoria (lett. c) rientrano anche le opere d’arte assemblate, alle condizioni indicate. Le fotografie (lett. g) oggigiorno non vengono più solo tirate ma stampate su vari materiali. Se le altre condizioni sono rispettate, anch’esse sono considerate oggetti d’arte. La lettera h deve fungere da disposizione di carattere generale per altre opere fisiche mobili di autori ai sensi

dell’articolo 21 capoverso 2 numero 16 LIVA non citate alle lettere a–g.

Rispetto alla disposizione dell’articolo 11 vOLIVA, il capoverso 2 è stato riformulato per tener conto della nuova descrizione degli oggetti riuniti nel concetto generale degli oggetti da collezione che sono soggetti all’imposizione dei margini. Pertanto gli oggetti d’arte ai sensi del capoverso 1, se hanno più di 100 anni, possono ora essere compresi anche nel capoverso 2.

Esempi di altri oggetti che sono considerati oggetti da collezione oltre agli oggetti d’arte e d’antiquariato sono riportati al capoverso 3. L’elenco non è esaustivo, in linea con il concetto generale di «oggetti da collezione» lasciato volutamente aperto.

Art. 48c

Capoversi 1 e 2: questa disposizione corrisponde a quello che a suo tempo era l’articolo 13 capoversi 1 e 2 vOLIVA, con solo qualche modifica e adeguamento linguistico. Se il rivenditore ha acquistato degli oggetti da collezione a un prezzo complessivo e intende assoggettarli all’imposizione dei margini, deve applicare il sistema dell’imposizione dei margini

all’intero pacchetto. La controprestazione della rivendita di questi oggetti deve essere dichiarata nel periodo di rendiconto nel quale è stata conseguita. Per contro, l’imposta sul valore aggiunto sulla rivendita è dovuta solo a partire dal periodo in cui la cifra d’affari realizzata dalla rivendita supera il prezzo complessivo d’acquisto e solo per la parte eccedente il prezzo complessivo.

Capoverso 3: soprattutto in occasione di sgomberi di appartamenti può capitare di acquistare oggetti da collezione ai sensi dell’articolo 48b assieme ad altri oggetti a un prezzo complessivo. Per legge, però, l’imposizione dei margini può essere applicata solo agli oggetti da collezione. Qualora sia impossibile determinare la quota percentuale del prezzo d’acquisto relativa agli oggetti da collezione, il contribuente non può quindi applicare l’imposizione dei margini e si applicherà l’imposizione ordinaria. Se, invece, il contribuente riesce, con opportuni documenti, a dimostrare in maniera plausibile quali siano i prezzi d’acquisto degli oggetti da collezione contenuti pacchetto complessivo, si può definire come nuova base di calcolo un prezzo complessivo più basso per gli oggetti sottoposti all’imposizione dei margini.

Art. 48d

Il contenuto normativo di questa disposizione corrisponde per analogia all’attuale articolo 64 (obbligo di registrare i documenti per i beni usati in caso di deduzione di un’imposta precedente fittizia). A completamento vengono citate le esigenze aggiuntive poste ai registri quando gli oggetti sono stati acquistati a un prezzo complessivo.