Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/62: Revisione dell'ordinanza sull'IVA · 22 pagine

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Art. 78 cpv. 3

Capoverso 3: una modifica delle aliquote d’imposta in conformità con gli articoli 25 e 55 LIVA determina una modifica anche delle aliquote saldo. Finora in questi casi era possibile passare anticipatamente al metodo delle aliquote saldo in virtù dell’articolo 115 capoverso 1 LIVA. Con la modifica dell’articolo 115 capoverso 1 rev-LIVA questa possibilità sussiste solamente se l’AFC modifica di sua iniziativa l’aliquota saldo del settore o dell’attività interessato. Di fatto l’adeguamento delle aliquote saldo in caso di modifiche delle aliquote d’imposta non determina per il contribuente interessato né un miglioramento né un peggioramento della situazione rispetto ai contribuenti che applicano il metodo di rendiconto effettivo.

Art. 79 cpv. 3

Dall’introduzione dell’imposta sul valore aggiunto, in caso di passaggio dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle aliquote saldo non si effettuano correzioni sulle scorte di merci, sui mezzi d’esercizio né sui beni d’investimento. Fintanto che l’attività del contribuente non cambia, questa affermazione non si discute. Se però dei beni immobili che fino al momento del passaggio venivano utilizzati in tutto o in parte nel settore imponibile, dal momento del passaggio, sono destinati esclusivamente o in percentuale maggiore a scopi esclusi

dall’imposta o non sono più utilizzati o sono utilizzati in minor misura nell’ambito dell’attività imprenditoriale, allora occorre verificare se sono necessarie correzioni ai sensi

dell’articolo 93.

Se dal momento del passaggio al metodo delle aliquote saldo le scorte di merci, i mezzi d’esercizio e i beni d’investimento vengono utilizzati in maggior misura per attività imponibili, non sarà necessario effettuare correzioni in quanto con l’applicazione delle aliquote saldo i beni sono già di fatto assoggettati a imposta.

Art. 81 cpv. 5

Se non interviene alcuna modifica dell’utilizzazione, nemmeno in caso di passaggio dal metodo delle aliquote saldo al metodo di rendiconto effettivo sono necessarie correzioni sulle scorte di merci, sui mezzi d’esercizio e sui beni d’investimento. Tuttavia, è possibile beneficiare di uno sgravio fiscale successivo ai sensi dell’articolo 32 LIVA se, dal momento del passaggio al nuovo metodo, le scorte di merci, i mezzi d’esercizio e i beni d’investimento che fino al momento del passaggio al metodo di rendiconto effettivo venivano utilizzati in tutto o in parte nel settore escluso dall’assoggettamento o non venivano utilizzati o venivano utilizzati solo in parte nell’ambito dell’attività imprenditoriale vengono destinati in tutto o in maggior misura a scopi che danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente.

Se dal momento del passaggio al metodo di rendiconto effettivo le scorte di merci, i mezzi d’esercizio e i beni d’investimento vengono invece utilizzati in minor misura per attività che danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente, non sarà necessario effettuare correzioni in quanto con l’applicazione delle aliquote saldo i beni sono fondamentalmente gravati dall’imposta.

Art. 82 cpv. 2, frase introduttiva e lett. b

Capoverso 2 frase introduttiva: né la modifica della frase introduttiva né l’aggiunta secondo la quale la correzione va fatta all’aliquota normale in vigore al momento della modifica

dell’utilizzazione determinano una modifica della prassi. Già oggi la disposizione viene interpretata in questo senso. La modifica pertanto serve solo a scopo di chiarimento e, di conseguenza, garantisce la certezza del diritto.

Capoverso 2 lettera b: l’assoggettamento è sempre necessario se il contribuente che applica il metodo delle aliquote saldo ha acquistato un bene immobile nell’ambito della procedura di notifica da un contribuente che applicava il metodo di rendiconto effettivo. In questo caso tale bene immobile risulta sgravato dall’imposta esattamente come se fosse stato acquisito pagando l’imposta e defiscalizzato mediante deduzione dell’imposta precedente. Questo ade-