Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/62: Revisione dell'ordinanza sull'IVA · 22 pagine
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Nella futura ordinanza dell’AFC sul trattamento dei dati verrà regolamentato in generale il trattamento dei dati personali mediante i sistemi d’informazione che l’AFC gestisce al fine di svolgere le proprie mansioni in conformità con le varie legislazioni in materia di imposte federali.
Art. 133a
La rubrica attuale «Scopo del trattamento dei dati e tipo di dati» viene sostituita da «Categorie di dati», come riportato all’articolo 76a capoverso 3 rev-LIVA. Essendo ora lo scopo del trattamento dei dati disciplinato a livello di legge in virtù dell’articolo 76a capoverso 2 rev-LIVA non è più necessario che venga indicato nell’ordinanza. Inoltre viene fatto riferimento alle nuove disposizioni di legge contenute negli articoli 76a capoversi 1 e 3 e 76d lettere b e c rev-LIVA che consentono di concretizzare l’articolo 133a.
Conformemente ai principi della legislazione sulla protezione dei dati l’AFC non può rilevare qualunque tipo di informazioni, ma deve limitarsi ai dati indispensabili per la riscossione delle imposte, per i procedimenti amministrativi (procedimenti amministrativi e giudiziari in ambito fiscale) e i procedimenti penali oltre che per l’inflizione di sanzioni (art. 4 cpv. 3 LPD). Inoltre per la persona interessata deve essere riconoscibile se e quando, attualmente o in futuro, vengono raccolti dati che la riguardano e soprattutto deve conoscere la finalità del trattamento dei dati (art. 4 cpv. 4 LPD). Nel diritto vigente si parlava finora di «dati e informazioni». Il termine informazioni può però essere cancellato poiché, come sancito nell’articolo 3 lettera a LPD, l’espressione «dati personali (dati)» comprende di per sé tutte le informazioni relative a una persona identificata o identificabile. È irrilevante sapere su quale supporto (elettronico o cartaceo) o sotto quale forma i dati vengano memorizzati.
In caso di sospetto di infrazioni secondo la lettera h di norma viene inviato un annuncio di revisione. A titolo di esempio, un Cantone invia un annuncio all’AFC se ha in corso
un’indagine su un’impresa sospettata di lavorare in nero e se ha accertato fatti rilevanti ai fini dell’IVA. Tra questi figurano anche gli annunci che vengono inviati internamente all’AFC, ad esempio se nel quadro di un controllo fiscale di un’impresa vengono accertati dei fatti che rendono necessario il controllo di un’altra impresa.
Art. 134
L’attuale articolo 134 ha una funzione meramente dichiaratoria e può pertanto essere abrogato. Ai sensi dell’OLPD, infatti, gli organi federali responsabili devono prendere le misure tecniche e organizzative e proteggere i sistemi soprattutto contro le modificazioni non autorizzate (art. 20 in combinato disposto con gli art. 8–10 segg. OLPD).
La nuova struttura delle disposizioni in materia di protezione dei dati nella rev-LIVA rende necessaria una rinumerazione e il rimando alla nuova disposizione di legge. Dal punto di vista del contenuto, l’articolo 134 corrisponde integralmente all’attuale articolo 136.
Art. 135
Le disposizioni dell’ordinanza seguono un ordine crescente secondo il rimando alla legge di riferimento. Il contenuto normativo dell’attuale articolo 135 è stato recepito nell’articolo 131a, pertanto l’attuale articolo 135 può essere abrogato.
Art. 136
L’attuale articolo 136 può essere abrogato (cfr. commenti all’art. 134).
Art. 136a
L’AFD può richiamare direttamente e autonomamente i dati necessari alla determinazione e alla riscossione dell’imposta senza dovere di volta in volta presentare all’AFC una domanda speciale per ottenere tali informazioni. Finora questa facoltà era prevista dall’articolo 139. Nel rispetto dei principi della legislazione sulla protezione dei dati, il contenuto normativo di