Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/62: Revisione dell'ordinanza sull'IVA · 22 pagine
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stazioni esenti dall’imposta (art. 10 cpv. 2 lett. b rev-LIVA in combinato disposto con gli art. 23 e 107 LIVA e gli art. 41–44 e 144). Le possibilità di applicazione della procedura di rimborso sono dunque state ampliate.
Art. 153 cpv. 1 e 2
Capoverso 1: per quanto riguarda la modifica del primo periodo si vedano i commenti
all’articolo 151 capoverso 1.
Secondo e terzo periodo: in caso di inoltro di fatture senza dichiarazione fiscale non è previsto alcun rimborso. Se nella fattura è indicata un’aliquota d’imposta troppo alta, l’AFC rimborsa l’imposta solo nella misura prevista dalla legge. Occorre soprattutto considerare che le fatture dei fornitori di prestazioni svizzeri possono essere corrette a posteriori e che quindi a seguito della correzione potrebbero risultare doppi rimborsi nei loro rendiconti.
Esempio: l’Hotel Alpenglück fattura un pernottamento alla Medizin AG di Salisburgo (A) applicando erroneamente l’aliquota dell’8 per cento anziché del 3,8 per cento. Il rimborso è possibile solo sull’aliquota del 3,8 per cento, perché la Medizin AG può chiedere all’hotel di correggere la fattura e di restituire l’IVA pagata in eccesso e l’hotel può rettificare il rendiconto presentato all’AFC.
Capoverso 2: la sostituzione del termine «territorio svizzero» con «Svizzera» è dettata dai motivi illustrati nei commenti all’articolo 151 capoverso 1.
Art. 158
L’articolo 158 concretizza l’articolo 57e capoverso 1 LOGA, che prevede per una commissione extraparlamentare un numero massimo di 15 membri. L’organo consultivo continuerà ad essere composto da 14 membri. Il capo della Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto era finora il 15° membro, ma a seguito della modifica dell’articolo 109 capoverso 1 rev-LIVA questa posizione decade. Volutamente si rinuncia a definire concretamente le modalità di rappresentanza dei singoli gruppi d’interesse indicati nella legge. Considerato che, come previsto dalla LOGA, nella composizione dell’organo consultivo si deve tener conto di criteri quali il sesso, la lingua e la regione di provenienza dei membri, è opportuno evitare di imporre altri criteri vincolanti che limitino ulteriormente la ricerca delle persone idonee.
Il restante contenuto normativo degli attuali capoversi 1–3 può essere soppresso senza sostituzione. I rappresentanti in seno all’organo consultivo sono citati all’articolo 109 rev-LIVA e non occorre precisarli ulteriormente nell’OIVA. Poiché il capo della Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto non è più membro dell’organo consultivo, viene meno la necessità di una regolamentazione in proposito (attuale capoverso 2). Il contenuto normativo dell’attuale capoverso 3 è stato spostato all’articolo 159 capoverso 1bis, fatti i necessari adeguamenti.
Art. 159 cpv. 1bise 2
Capoverso 1bis: data la modifica del l’articolo 109 capoverso 1 rev-LIVA nel quadro della revisione parziale i dipendenti dell’Amministrazione federale non sono più membri dell’organo consultivo, come previsto sostanzialmente anche dall’articolo 57e capoverso 3 LOGA. Rappresentanti dell’AFC continuano comunque a partecipare alle riunioni dell’organo consultivo, sia per chiarire eventuali questioni sia per ricevere le raccomandazioni che l’organo consultivo formula nei confronti dell’AFC. Come già in passato, se la complessità delle questioni materiali e giuridiche lo richiede, possono all’occorrenza essere coinvolte anche altre persone dell’Amministrazione federale o di realtà esterne. Si sceglie però di non citare espressamente questa possibilità nell’ordinanza.
Capoverso 2: i compiti di segretariato comprendono in particolare la pianificazione delle scadenze e l’organizzazione delle riunioni nonché la preparazione della documentazione e la redazione dei verbali delle riunioni dell’organo consultivo. Laddove possibile, viene fornito anche supporto alla redazione delle prese di posizione. In ragione delle limitate risorse di personale, bisogna però prima prendere accordi in tal senso con l’AFC.