Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/62: Revisione dell'ordinanza sull'IVA · 22 pagine
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Art. 62
L’attuale capoverso 1 definiva il concetto di bene usato. Poiché all’articolo 28a rev-LIVA il termine bene usato non compare più, il capoverso 1 può essere abrogato. Di conseguenza viene modificato anche la rubrica dell’articolo.
La modifica dell’attuale capoverso 2 è conseguenza dell’articolo 28a rev-LIVA, secondo cui il criterio «usato» non è più una condizione per la deduzione dell’imposta precedente fittizia.
Art. 63
La modifica concerne il rimando alla nuova disposizione di legge.
Capoversi 1 e 3: l’espressione «bene usato» utilizzata finora viene abolita e diventa «bene mobile accertabile» o semplicemente «bene». Inoltre viene apportata una modifica di natura puramente formale che concerne soltanto il testo francese e tedesco.
L’attuale lettera c del capoverso 3 era giustificata in particolare dalle vendite di opere d’arte da parte del loro autore. Poiché per la rivendita di oggetti d’arte si applica di nuovo
l’imposizione dei margini, questa lettera può essere abrogata. Alla nuova lettera c viene stabilito che l’imposta precedente fittizia non può essere dedotta se si tratta di beni ai sensi dell’articolo 44 che, pur essendo accertabili, sono però in regime di esenzione d’imposta.
Capoversi 2 e 4: considerato che ora la deduzione di un’imposta precedente fittizia in caso di acquisto di beni mobili accertabili non è più soggetta ad alcun tipo di limitazione legata al suo utilizzo, gli attuali capoversi 2 e 4 possono essere abrogati. Il nuovo capoverso 2 stabilisce i casi in cui è possibile dedurre l’imposta precedente fittizia per i beni acquistati a un prezzo complessivo che comprendono oggetti da collezione ai sensi dell’articolo 24a rev-LIVA o beni mobili non accertabili.
Art. 64
Considerato che ora la deduzione di un’imposta precedente fittizia in caso di acquisto di beni mobili accertabili non è più soggetta ad alcun tipo di limitazione legata al suo utilizzo, l’attuale articolo 64 può essere abrogato.
Art. 77 cpv. 2 lett. e e cpv. 3
Capoverso 2 lettera e: innanzitutto viene precisato che sono interessate soltanto le cifre d’affari imponibili. Nel settore escluso dall’imposta i rapporti di controllo di questo tipo non costituiscono un problema in quanto con il metodo di rendiconto effettivo non è possibile dedurre l’imposta precedente. Inoltre è emerso che l’attuale regolamentazione non permetteva di considerare determinati rapporti società madre/società affiliata. D’ora in poi bisognerà verificare se esiste una direzione unica. Non esiste una direzione unica solo quando i contribuenti che si forniscono prestazioni sono controllati da un altro contribuente, ma anche nel caso più frequente in cui uno dei contribuenti che si forniscono prestazioni controlla l’altro contribuente. Un’altra novità sta nel fatto che le cifre d’affari realizzate con prestazioni imponibili eseguite per altri contribuenti che applicano il metodo di rendiconto effettivo e che sono poste sotto una direzione unica vengono sommate per verificare se più della metà della cifra d’affari deriva da questo tipo di prestazioni.
Da un canto, nel capoverso 3 viene aggiunto che non è prevista alcuna possibilità di optare per l’imposizione delle prestazioni di cui all’articolo 21 capoverso 2 numero 30 rev-LIVA.
Dall’altro, viene disciplinato esplicitamente nell’ordinanza l’attuale prassi sulle conseguenze di un’opzione non consentita. Chiunque opti per l’imposizione delle prestazioni, nonostante non sia consentito in virtù del presente capoverso, deve versare all’AFC l’imposta sul valore aggiunto menzionata nella fattura. In questo caso, quindi, il metodo delle aliquote saldo non può essere applicato. L’imposta non va versata solo se la fattura errata viene sostituita da una fattura senza menzione dell’IVA o se il fornitore della prestazione è in grado di dimostrare che il destinatario della prestazione non ha dedotto l’imposta precedente.