Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/56: Legge federale sul sostegno dell'istituzione nazionale per i diritti umani · 26 pagine
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Stati è importante, e senza un’INDU la Svizzera non ha accesso a tale scambio. La fine del progetto pilota senza la creazione di un’istituzione subentrante sarebbe considerato un regresso anche a livello internazionale che sarebbe rimproverato alla Svizzera e lancerebbe un segnale dubbio nell’attuale contesto.
Oltre a essere sancito dalla Costituzione federale (cfr. Art. 54 cpv. 2 Cost.), l’impegno della Svizzera a favore dei diritti dell’uomo è parte della sua essenza e della sua tradizione. Inoltre, nella sua politica estera, la Svizzera s’impegna attivamente a rafforzare istituzioni indipendenti di tutela dei diritti dell’uomo a livello globale, regionale e nazionale. Se quindi la Svizzera rinunciasse a un’istituzione subentrante dopo la conclusione del progetto pilota, la reputazione e la credibilità del nostro Paese ne risulterebbe intaccata anche alla luce di queste premesse. In quanto Stato in cui ha sede il Consiglio dei diritti umani e l’Alto commissariato per i diritti umani, la Svizzera s’impegna in generale a rafforzare questo tipo di istituzioni. La creazione di un’INDU sarebbe pertanto senza dubbio utile alla credibilità del nostro Paese e ne trarrebbe ovviamente profitto anche la Ginevra internazionale in quanto «capitale dei diritti dell’uomo».
1.3.6 Migliorare l’attuazione dei Principi di Parigi
Lo sviluppo del progetto pilota permette di migliorare l’attuazione degli standard internazionali in materia di INDU fissati nell’allegato alla risoluzione 48/134 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993 sulle istituzioni nazionali per la promozione e la tutela dei diritti dell’uomo («Principi di Parigi»).
I Principi di Parigi lasciano agli Stati un ampio margine di manovra nel definire l’istituzione, sia per quanto riguarda la forma giuridica e l’organizzazione sia per il mandato, le dimensioni e le attività prioritarie. Un’INDU dovrebbe tuttavia soddisfare in particolare i seguenti criteri:
− codificazione nella Costituzione o nella legge;
− ampio mandato di tutela e promozione dei diritti dell’uomo;
− indipendenza;
− composizione pluralistica;
− infrastruttura propria sufficiente e finanziamento adeguato;
− accesso diretto al pubblico;
− scambio con altre istituzioni.
Le INDU esistenti sono riunite in un organismo internazionale, l’Alleanza globale delle istituzioni nazionali per i diritti dell’uomo (Global Alliance of National Human Rights Institutions, GANHRI), l’ex International Coordination Committee (ICC). Mediante una procedura di accreditamento, quest’organismo definisce lo statuto di un’INDU utilizzando come parametro i Principi di Parigi. Lo statuto A è conferito alle istituzioni che soddisfano tutti i Principi, e le INDU con tale statuto formano la GANHRI. Le istituzioni con lo statuto B non soddisfano tutti i Principi, e in seno alla GANHRI hanno lo statuto di osservatori. Lo statuto C è assegnato alle istituzioni che non attuano i Principi. Attualmente vi sono 117 INDU di 113 Paesi; 75 hanno