Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/56: Legge federale sul sostegno dell'istituzione nazionale per i diritti umani · 26 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo

L’importo dei contributi della Confederazione va commisurato al loro scopo, ossia quello di permettere all’INDU di assolvere in modo efficace la sua funzione, il che comprende una molteplicità di compiti (cfr. il commento all’art. 3). L’INDU deve essere in particolare in grado di svolgere indagini specialistiche fondate e di provvedere alla visibilità necessaria. Per mantenere la propria indipendenza, un’importante parte dei suoi compiti non deve dipendere da mandanti o finanziatori. In base alle esperienze raccolte con il progetto pilota, il Consiglio federale ritiene adeguato un valore indicativo di 1 milione di franchi all’anno. Il budget complessivo dell’INDU sarà tuttavia molto più elevato, poiché i costi per l’infrastruttura saranno assunti dalle scuole universitarie e da altri istituti accademici. Inoltre, dietro remunerazione, l’INDU fornirà prestazioni di diritto privato per autorità e privati. Le esperienze maturate con il CSDU, dotato anch’esso di un finanziamento di base garantito pari a un milione di franchi, hanno mostrato che è possibile svolgere un lavoro valido anche a queste condizioni finanziarie. Tali condizioni contribuiscono inoltre a far sì che le attività del centro si concentrino sulle questioni prioritarie e le necessità attuali.

Il capoverso 2 stabilisce che l’aiuto finanziario consiste in un contributo alle spese d’esercizio dell’INDU. L’aiuto non copre tutte le spese e quindi è previsto che l’INDU fornisca anche prestazioni proprie (cfr. art. 2 cpv. 2 e art. 4). Dall’aiuto finanziario sono esclusi l’infrastruttura (cfr. art. 2 cpv. 2) e il finanziamento di mandati concreti. A prescindere dall’aiuto finanziario, la Confederazione può tuttavia, alla stregua di altri terzi, acquistare singole prestazioni (cfr. art. 4).

Gli articoli 2-5 dell’avamprogetto disciplinano i compiti dell’INDU come pure i principi della sua organizzazione. Il capoverso 3 del presente articolo precisa che l’aiuto finanziario della Confederazione è retto dalle condizioni previste da tali articoli.

Il capoverso 4 stabilisce che il centro sostenuto con l’aiuto finanziario della Confederazione costituisce l’INDU della Svizzera ai sensi dei Principi di Parigi della Nazioni Unite (cfr. n. 1.3.6). In tal modo, da una parte si precisa la funzione dell’INDU ai sensi di tali Principi e, dall’altra, si conferisce all’istituzione la legittimazione per fungere da INDU della Svizzera e chiedere alla GANHRI di essere accreditata in quanto tale.

Art. 2 Aggregazione a scuole universitarie o altri istituti accademici

Il capoverso 1 stabilisce che l’INDU è aggregata a una o più scuole universitarie o ad altri istituti accademici ai sensi della legge federale del 30 settembre 20114 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero. La formulazione aperta permette varie soluzioni, poiché l’INDU può essere aggregata a un’unica scuola universitaria oppure, come il progetto pilota, a più scuole universitarie o altri istituti accademici.

Il capoverso 2 prevede che le scuole universitarie e gli altri istituti accademici cui l’INDU è aggregata mettano gratuitamente a sua disposizione l’infrastruttura necessaria, in particolare i locali e l’apparecchiatura informatica. La disposizione non

4 RS 414.20