Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/56: Legge federale sul sostegno dell'istituzione nazionale per i diritti umani · 26 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 21Fedlex · Rapporto esplicativo

esistenti, rafforzandone l’efficacia. Ciò permette inoltre di trasmettere conoscenze specifiche e forme d’intervento consolidate (buona prassi).

Formazione e sensibilizzazione nel settore dei diritti dell’uomo (lett. e): l’INDU deve provvedere alla formazione sui diritti umani; questa può situarsi a tutti i livelli di formazione e di formazione continua. Deve contribuire alla diffusione del sapere e alla sensibilizzazione di diversi gruppi specifici e del pubblico.

Scambio internazionale (lett. f): l’INDU deve collaborare con le INDU di altri Stati e le organizzazioni internazionali, in particolare con la GAHNRI.

Nel concretizzare le sue attività l’INDU è libera di dare la priorità a determinati compiti per motivi strategici o finanziari.

Il capoverso 2 precisa che l’INDU non svolge compiti amministrativi. Conformemente all’articolo 178 capoverso 3 della Costituzione federale del 18 aprile 19995 e all’articolo 2 capoverso 4 della legge del 21 marzo 19976 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), per compiti amministrativi s’intendono tutti i compiti che la Costituzione o la legislazione conferisce alla Confederazione, ai Cantoni o ai Comuni. Pertanto, l’INDU non può ad esempio essere incaricato di redigere rapporti statali destinati a organi di vigilanza internazionali, anche se non è escluso che sulla base di un mandato il centro sia chiamata a preparare i dati per tali rapporti o a collaborare all’attuazione di raccomandazioni. La disposizione esclude inoltre l’applicabilità della legge federale del 14 marzo 19587 sulla responsabilità.

Art. 4 Prestazioni

Una condizione importante per ricevere il sussidio della Confederazione è che l’INDU fornisca prestazioni dietro remunerazione in base a mandati di diritto privato. Oltre a quelle compensate con il finanziamento di base pari a un milione di franchi nell’ambito dell’accordo annuo sulle prestazioni, anche nell’ambito del progetto pilota sono state fornite ad autorità federali e cantonali, imprese private e ONG prestazioni remunerate. L’acquisizione di mandati permette all’INDU di attingere ad altre fonti di finanziamento e di estendere le proprie attività. Come per il progetto pilota, i possibili mandanti sono le autorità a tutti i livelli statali, le imprese private e le ONG.

Art. 5 Rappresentanza pluralista delle forze sociali coinvolte

L’ultimo presupposto per ricevere il sussidio della Confederazione è che l’INDU garantisca una rappresentanza pluralista di tutte le forze sociali coinvolte nell’attuazione e nella promozione dei diritti dell’uomo. A tale proposito i Principi di Parigi prevedono che siano rappresentate le ONG, le associazioni professionali, i sindacati, le cerchie filosofiche o religiose, le università, gli specialisti qualificati, il Parlamento e i ministeri. In Svizzera è importante che siano rappresentati anche i tre

5RS 101

6 RS 172.010

7 RS 170.32