Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/56: Legge federale sul sostegno dell'istituzione nazionale per i diritti umani · 26 pagine

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delle norme internazionali sui diritti dell’uomo può competere sia alla Confederazione che ai Cantoni. La Confederazione può procedere all’attuazione se è imprescindibile per l’adempimento degli impegni internazionali o se è opportuno in base al contenuto dei trattati; è inoltre dotata di una competenza generale tacita8. La Confederazione vigila inoltre sul rispetto del diritto federale e degli impegni internazionali da parte dei Cantoni (art. 49 cpv. 2 Cost.).

Uno dei compiti principali di un’INDU è riconoscere sviluppi internazionali nel settore dei diritti dell’uomo, illustrare la portata delle pertinenti norme internazionali e sostenerne l’attuazione concreta. Di conseguenza fornisce consulenza alle autorità a tutti i livelli dello Stato federale e anche ad altri attori. Questo ampio compito interdisciplinare può essere svolto soltanto da un’istituzione centrale competente per l’intero Stato federale. Per questo motivo l’avamprogetto si può fondare, oltre che sull’articolo 173 capoverso 2 Cost., anche sulla competenza della Confederazione per gli affari esteri.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

L’avamprogetto è compatibile con tutti gli impegni internazionali della Svizzera e corrisponde a una richiesta pluriennale degli organi internazionali di sorveglianza (cfr. n. 1.3.5).

5.3 Subordinazione al freno delle spese

Visto l’importo del sussidio della Confederazione, l’avamprogetto non è subordinato al freno delle spese.

5.4 Conformità alla legge sui sussidi

5.4.1 Importanza per gli obiettivi del Consiglio federale

I motivi per la proposta dell’aiuto finanziario e per il suo importo sono stati illustrati al numero 1.3.

5.4.2 Gestione materiale e finanziaria

L’uso dell’aiuto finanziario è retto dalle disposizioni generali del diritto in materia di sussidi, che saranno concretizzate nel contratto sull’aiuto finanziario. Va osservato che secondo l’articolo 8 dell’avamprogetto l’INDU adempie autonomamente i suoi compiti; tale indipendenza è un aspetto fondamentale della normativa proposta.

5.4.3 Procedura per la concessione del sussidio

La procedura per la scelta dell’INDU è illustrata nel commento all’articolo 1.

8 Cfr. il messaggio del 20 nov. 1996 concernente la revisione della Confederazione federale, FF 1997 1, pag. 214.