Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/56: Legge federale sul sostegno dell'istituzione nazionale per i diritti umani · 26 pagine
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contempla le spese per il personale, alla cui copertura può contribuire l’aiuto finanziario della Confederazione.
Art. 3 Compiti
L’articolo 3 definisce i compiti dell’INDU in analogia a quelli del progetto pilota CSDU, che hanno in linea di massima dimostrato la loro pertinenza. Vi sono tuttavia anche delle differenze, in quanto il progetto pilota poteva operare, nell’ambito del finanziamento della Confederazione, soltanto in base a mandati fissati nelle convenzioni annuali sulle prestazioni. Con il versamento di un aiuto finanziario, l’INDU potrà e dovrà operare in modo indipendente e definire autonomamente le proprie attività a seconda dell’attualità e di altre circostanze. Ciò include anche la facoltà di scegliere autonomamente i temi sui quali informare.
Il capoverso 1 definisce l’oggetto dei compiti dell’INDU: la sua attività deve contribuire a promuovere i diritti dell’uomo in Svizzera. I suoi compiti vertono pertanto sulla situazione globale di tali diritti in Svizzera. Oltre alle questioni nazionali inerenti ai diritti dell’uomo, questa formulazione comprende anche l’attuazione di impegni internazionali nel settore dei diritti dell’uomo da parte della Svizzera e la sua partecipazione (o non partecipazione) a meccanismi internazionali di vigilanza nonché ad altre questioni internazionali inerenti ai diritti dell’uomo con riferimento alla loro attuazione in Svizzera. L’INDU può d’altronde rivolgersi a organismi di sorveglianza internazionali (soprattutto redigendo cosiddetti rapporti alternativi) e collaborare con organizzazioni internazionali e istituzioni estere. Inoltre, analogamente a quanto previsto dal progetto pilota, l’INDU può, nell’ambito del suo mandato, occuparsi delle attività all’estero di imprese con sede in Svizzera. La politica estera in materia di diritti dell’uomo è invece in linea di massima esclusa dai compiti dell’INDU.
Il trattamento di casi individuali in qualità di organo di mediazione non rientra invece nei suoi compiti.
Il capoverso 2 elenca i compiti dell’INDU:
Informazione e documentazione (lett. a): l’INDU deve monitorare e documentare la situazione dei diritti dell’uomo in Svizzera. Deve informare gli specialisti e il pubblico sugli sviluppi attuali e su temi specifici nel settore dei diritti dell’uomo.
Ricerca (lett. b): l’INDU deve esaminare e analizzare la portata delle norme sui diritti dell’uomo, in particolare nella legislazione, nella giurisprudenza e nella prassi amministrativa.
Elaborazione di pareri e raccomandazioni (lett. c): l’INDU redige rapporti e pareri destinati in particolare ad autorità di tutti i livelli dello Stato federale, a organizzazioni non governative, a imprese private e a organizzazioni internazionali.
Promozione del dialogo e della cooperazione tra i servizi e le organizzazioni coinvolti nell’attuazione e nella promozione dei diritti dell’uomo (lett. d): promuovendo il dialogo e la cooperazione tra tutti i servizi e le organizzazioni che attuano e promuovono i diritti dell’uomo in Svizzera – in particolare le autorità di tutti i livelli dello Stato federale, le organizzazioni non governative, le imprese private e il mondo scientifico – l’INDU deve contribuire a un migliore coordinamento delle misure