Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/56: Legge federale sul sostegno dell'istituzione nazionale per i diritti umani · 26 pagine
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nel messaggio del 27 gennaio 2016 sul programma di legislatura 2015-2019 né nel decreto federale del 14 giugno 2016 sul programma di legislatura 2015-2019. Il progetto è tuttavia necessario tenuto conto delle esigenze che si evincono dalla problematica esposta.
4.2 Rapporto con le strategie del Consiglio federale
L’avamprogetto è previsto negli obiettivi del Consiglio federale per il 2017 (obiettivo 11: La Svizzera rafforza il proprio impegno a favore della collaborazione internazionale e consolida il suo ruolo di Stato ospitante di organizzazioni internazionali).
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
Il progetto si fonda innanzitutto su una competenza inerente della Confederazione risultante dall’esistenza e dalla natura stessa dello Stato federale. Tale competenza è supposta nei casi in cui il disciplinamento di una materia compete per sua natura alla Confederazione, per cui in tale contesto si parla di competenza in virtù della struttura federalista dello Stato. Come fondamento costituzionale di tale competenza federale inerente, gli ingressi degli atti normativi menzionano l’articolo 173 capoverso 2 Cost.
Le funzioni di un’INDU, illustrate nei numeri 2 e 3, assumono un’importanza particolare in uno Stato federale. Secondo l’articolo 35 Cost., tutti i livelli dello Sato federale sono tenuti ad attuare le libertà fondamentali e i diritti dell’uomo nella propria sfera di competenza. Ne può risultare che gli stessi diritti siano attuati in modo diverso da Cantone a Cantone o che nuovi temi non godano dell’attenzione necessaria perché l’incidenza di determinate attività sui diritti dell’uomo non è identificata o perché non è stata ancora definita la competenza per un determinato settore. L’INDU può coinvolgere tutti i livelli statali nelle proprie constatazioni e analizzare le ripercussioni della struttura federale dello Stato sull’attuazione dei diritti dell’uomo. Può diffondere le conoscenze in materia, riconoscere lacune e rendere noti esempi positivi. In quanto organismo indipendente, è inoltre particolarmente adatto per mettere a disposizione una piattaforma per il dialogo tra i servizi competenti ai diversi livelli dello Stato.
L’attività e il campo d’azione dell’INDU sono inerenti alla struttura federale della Svizzera tanto da evincerne la competenza della Confederazione di finanziare l’istituzione e di emanare le disposizioni di legge necessarie a tal fine. Tale modo di procedere è ancora più giustificato dal fatto che l’istituzione non può né emanare ordini vincolanti né trattare casi individuali. La sua attività non costituisce pertanto un’ingerenza nelle competenze cantonali relative all’attuazione delle prescrizioni in materia di diritti dell’uomo.
Inoltre, l’articolo 54 capoverso 1 Cost. conferisce alla Confederazione una competenza generale per gli affari esteri. La Confederazione può concludere trattati internazionali e deve rispondere di eventuali violazioni di tali trattati. La ripartizione interna delle competenze è disciplinata nella Costituzione federale. L’attuazione