Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/89: Legge federale sui precursori di sostanze esplodenti · 25 pagine
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4.1.2 Art. 1 Scopo e campo d’applicazione
GE riterrebbe adeguata una disposizione derogatoria come quella di cui all’articolo 2 capoverso 1 della legge sulle armi (LArm; RS 514.54), che permetterebbe di escludere dal campo d’applicazione della legge le autorità doganali e di polizia, l’esercito e il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC).
scienceindustries, SKW e VSLF auspicano una riformulazione della disposizione e avanzano una proposta di modifica volta a illustrare più chiaramente lo scopo della legge.
Capoverso 2 AG, LU, NW, SG, SH, SO, TG, VD, ZH, ACCS e chemsuisse lamentano il fatto che le misure
proposte dall’avamprogetto circa l’uso di sostanze e preparati interessino esclusivamente il settore privato riducendo quindi notevolmente l’efficacia della normativa e restringendo il relativo campo d’applicazione a una minima parte delle sostanze esplodenti disponibili. Contestualmente, deplorano che dalla disposizione non si evinca in modo sufficientemente chiaro la possibilità di segnalare anche avvenimenti sospetti correlati alla fornitura di precursori a utilizzatori professionali. Per realizzare gli obiettivi dell’avamprogetto ritengono infatti che i requisiti relativi all’uso di sostanze e preparati debbano essere verificati e definiti anche per il settore professionale, in particolare riguardo alla conservazione di quantità considerevoli di precursori. AG, TG, ACCS e chemsuisse chiedono di suddividere la disposizione in due capoversi (cpv. 2 e
3) e avanzano una proposta di riformulazione per il capoverso 3. LU e chemsuisse mettono in luce la necessità di definire misure adeguate volte a scongiurare furti e, di conseguenza, l’uso illecito di precursori. Sostengono inoltre che le sezioni 3 e 5 dovrebbero trovare applicazione soltanto a partire da una soglia quantitativa significativa (p. es. 2 kg), mentre a quell’importante strumento che è la segnalazione di avvenimenti sospetti dovrebbe essere fatto ricorso anche al di sotto di tale soglia. Quanto al primo periodo, SO è del parere che un diritto di segnalazione così concepito non sia sufficiente. Chiede pertanto che, almeno in casi eccezionali, anche gli utilizzatori professionali vengano assoggettati all’obbligo di segnalazione di modo che le autorità competenti possano essere informate immediatamente di sparizioni o furti (di quantità considerevoli) di precursori e mettere così in campo le misure necessarie. Un’altra richiesta riguarda la definizione di uno standard minimo per garantire una conservazione sicura dei precursori da parte degli utilizzatori professionali e la conseguente precisazione, all’interno di un capoverso 2 dal tenore modificato, di un assoggettamento di questi ultimi a tali obblighi minimi. Per quanto riguarda il secondo periodo, l’auspicio è quello di una riformulazione in linea con quanto illustrato nel rapporto esplicativo, ossia che le misure di sensibilizzazione qui menzionate possano essere rivolte anche agli utilizzatori professionali.
pharmaSuisse auspica che la disposizione sia integrata con un nuovo capoverso 3 e avanza una proposta di formulazione. Inoltre, chiede che venga fatta una distinzione chiara tra precursori di sostanze esplodenti e medicinali e che questi ultimi vengano esclusi dal campo d’applicazione della legge.
ComNBC sostiene che le disposizioni dell’avamprogetto siano efficaci contro singoli autori di reato che operano al di fuori di grandi strutture (p. es. un’azienda), ma che lo siano meno nei confronti di autori che agiscono all’interno di organizzazioni (p. es. permettendo loro di accedere a depositi aziendali non sufficientemente protetti). Suggerisce quindi di riconsiderare le misure previste in materia di furti.
4.1.3 Art. 2 Definizioni
Secondo GR e pharmaSuisse occorre precisare che il campo d’applicazione della legge interessa soltanto determinate sostanze esplodenti o, in alternativa, che il termine «sostanze esplodenti» sia sostituito con «esplosivi», termine impiegato nella legislazione europea, oppure con altri termini a loro volta più precisi. AG, LU, SO, TG, ZH, ACCS e chemsuisse propongono di sostituire, nella versione tedesca della legge, il termine «Vorläuferstoffe» con «Ausgangstoffe», termine utilizzato nella pertinente legislazione europea e nella legislazione sui prodotti chimici.