Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/89: Legge federale sui precursori di sostanze esplodenti · 25 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 19Fedlex · Rapporto sui risultati
4.1.17 Art. 16 Scambio d’informazioni
Capoverso 1
VD chiede che sia fornita una definizione del termine «autorità partner» e che siano elencate le autorità con cui è previsto lo scambio d’informazioni. Nell’ambito della procedura di autorizzazione, reputa doveroso mettere al corrente i richiedenti in merito alla possibilità che i loro dati vengano trasmessi ad altre autorità. L’autorità trasmittente deve inoltre garantire la correttezza dei dati conservati dall’autorità ricevente. Per AG e privatim non è chiara la ragione per cui, ai sensi della presente disposizione, anche i chimici cantonali rientrino tra le autorità partner.
scienceindustries, SKW e VSLF esprimono un parere critico nei confronti della possibilità di scambiare dati degni di particolare protezione con autorità nazionali e internazionali.
Capoverso 2
scienceindustries, SKW e VSLF auspicano una riformulazione della disposizione e avanzano una proposta di modifica.
4.1.18 Art. 17 Sistema d’informazione
TI ritiene che sarebbe opportuno riuscire a sfruttare le banche dati già esistenti oppure prevedere delle interconnessioni tra banche dati, così da snellire le procedure di controllo e verifica nel contesto del rilascio e della gestione delle autorizzazioni.
4.1.19 Art. 18 Contenuto del sistema d’informazione
TI ritiene che sarebbe opportuno riuscire a sfruttare le banche dati già esistenti oppure prevedere delle interconnessioni tra banche dati, così da snellire le procedure di controllo e verifica nel contesto del rilascio e della gestione delle autorizzazioni.
pharmaSuisse approva il fatto che fedpol attinga alle informazioni tecniche per raccogliere i dati relativi all’uso dei precursori e che inserisca tali dati nel suo sistema d’informazione. Auspica al contempo che fedpol collabori anche con i farmacisti cantonali.
Lettera c
AG chiede di modificare l’avamprogetto in modo tale che la persona sospetta venga informata della registrazione del sospetto nel sistema d’informazione (cfr. art. 14 cpv. 3 LPD).
Lettera f
Secondo AG, SH, ZG e privatim nel progetto di legge andrebbe precisato cosa s’intende esattamente con «sentenze e altre informazioni su avvenimenti correlati a sostanze chimiche e sostanze esplodenti» e dove fedpol reperisce questo genere di informazioni.
Lettera g
ZG sostiene che, a proposito dei «procedimenti amministrativi» di cui all’articolo 18, il rapporto esplicativo dovrebbe far riferimento alla lettera g e non alla lettera f.
4.1.20 Art. 19 Diritto d’accesso e di rettifica
Capoverso 2
scienceindustries, SKW e VSLF ritengono che non risulti chiaro dal rapporto esplicativo a chi fedpol fornisca le informazioni in suo possesso.
4.1.21 Art. 20 Procedura di richiamo
AG è del parere che sia necessario limitare le autorizzazioni d’accesso concesse in virtù del presente articolo, di modo che i dati salvati all’interno del sistema d’informazione siano messi a