Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/89: Legge federale sui precursori di sostanze esplodenti · 25 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 16Fedlex · Rapporto sui risultati
pharmaSuisse, scienceindustries, SDV, SKW e VSLF chiedono di stralciare la lettera b o di modificarla secondo la formulazione proposta. Reputano inutile e sproporzionato l’onere derivante dall’obbligo di indicare il metodo di pagamento, il luogo e l’ora nonché, se del caso, il numero della carta di debito o credito utilizzata, indicazione, quest’ultima, che aumenterebbe inoltre il rischio di un uso abusivo di dati sensibili all’estero.
Capoversi 3 e 4
AG, FR, VD, ZG e privatim propugnano l’introduzione di un sistema a semaforo per la verifica, da parte di chi effettua la fornitura, del requisito relativo al possesso di un’autorizzazione di acquisto di cui all’articolo 11 capoverso 3. Sostengono che, nel caso in cui per tale verifica dovesse essere messa a punto una procedura di richiamo online, il presente testo di legge debba disciplinare in modo esplicito, analogamente all’articolo 20 AP-LPre, i relativi diritti d’accesso. Infine auspicano che all’interno delle disposizioni d’esecuzione (cfr. art. 11 cpv. 4), venga esclusa la possibilità di accedere ad altri dati mediante procedura di richiamo (indipendentemente dai risultati della verifica basata sul sistema a semaforo di cui sopra). Secondo VD, gli utilizzatori privati dovrebbero essere messi al corrente della natura dei dati che vengono registrati, dello scopo della registrazione e dei diritti d’accesso.
In merito al capoverso 3, scienceindustries, SKW e VSLF chiedono di specificare i dati del sistema d’informazione cui ha accesso la persona che effettua la fornitura. pharmaSuisse è del parere che si debba rinunciare completamente all’obbligo di registrazione, visto che un tale obbligo comporta l’espletamento, da parte dei commercianti al dettaglio, di compiti specifici di pertinenza di fedpol o dei corpi di polizia. Auspica che nel momento in cui si procede alla ricerca delle autorizzazioni di acquisto, sia possibile confermare la vendita con un semplice clic, senza dover procedere alla registrazione di tutti i dati.
In merito al capoverso 4, pharmaSuisse e SDV osservano che, qualora un simile obbligo di registrazione dovesse essere mantenuto in contrasto con quanto da loro auspicato nei commenti relativi al capoverso 3, i punti vendita debbano poter registrare i dati all’interno del sistema d’informazione in modo rapido e senza dover far ricorso a infrastrutture supplementari. A tal proposito, propongono l’integrazione diretta del modulo di registrazione nel sistema di casse e di gestione delle merci di drogherie e farmacie o l’implementazione di un sito Internet facile da usare.
4.1.13 Art. 12 Etichettatura
SO è del parere che, prevedendo già la legislazione sui prodotti chimici vigente restrizioni nonché obblighi di controllo e documentazione per i negozi specializzati, l’attuazione delle misure di prevenzione per il commercio al dettaglio di cui nella LPre risulterà efficace.
pharmaSuisse e SDV osservano che i precursori in questione sono spesso venduti dai punti vendita in quantità ridotte e consegnati ai clienti in confezioni diverse rispetto a quelle fornite dal fabbricante. È quindi necessario definire, analogamente alle disposizioni della legislazione sui prodotti chimici, requisiti meno rigidi in materia di etichettatura per le confezioni consegnate ai clienti che contengono quantità ridotte di precursori soggetti all’obbligo di registrazione e segnalazione. scienceindustries, SKW e VSLF chiedono che al capoverso 1 venga fatto esplicitamente riferimento ai precursori immessi nel commercio per gli utilizzatori privati, ritenendo che l’attuale formulazione potrebbe far pensare che la disposizione si applichi anche agli utilizzatori professionali invece di fatto esclusi dal campo d’applicazione della legislazione. Sostengono che l’obbligo di etichettare i precursori potrebbe comportare costi supplementari per i fabbricanti in ragione della necessità di adeguare software e confezioni e che vadano chiarite quindi ancora diverse questioni: a chi spetta etichettare i precursori – al commerciante al dettaglio, al fabbricante o al fornitore? Che aspetto deve avere l’etichetta? Secondo IG DHS, è fondamentale che i requisiti in materia di etichettatura siano conformi a quelli in vigore nell’UE e che si rinunci a introdurre, anche solo temporaneamente, requisiti specifici per la Svizzera. BHB vede ampi margini di miglioramento a tal proposito. I commercianti non conoscono infatti la composizione dei prodotti e non possono quindi verificare la correttezza dell’etichettatura.