Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/89: Legge federale sui precursori di sostanze esplodenti · 25 pagine
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3.2 Riserve e critiche principali
Di seguito sono illustrate brevemente le principali riserve e critiche espresse dai partecipanti. Per maggiori dettagli, si rimanda ai commenti ai singoli articoli nonché ai numeri 5 e 6.
Sviluppi ed esperienze nell’UE
4 partecipanti (LU, SO, ACCS, chemsuisse) sono del parere che le differenze riscontrate in materia di attuazione all’interno dell’UE siano sintomatiche della mancanza di consenso tra gli Stati membri circa la priorità e l’utilità delle misure previste dal regolamento (UE) n. 98/2013. Sarebbe pertanto ragionevole monitorare gli sviluppi in seno all’UE prima di emanare una nuova legge. Nel frattempo, si potrebbero potenziare le misure di sensibilizzazione e ottimizzare le modalità di trattamento delle segnalazioni di sospetto.
4 partecipanti (scienceindustries, SKW, USAM, VSLF) si soffermano sulle esperienze fatte all’interno dell’UE, dove, nonostante gli Stati membri stiano mettendo in atto dal 2014, ciascuno a proprio modo, le misure previste dal regolamento (UE) n. 98/2013, non è stato possibile scongiurare l’esecuzione di attacchi terroristici. 1 partecipante (AG) ritiene che le esperienze europee illustrate nel rapporto esplicativo non permettano di capire se le disposizioni pertinenti, e in particolare l’allestimento di un elenco degli avvenimenti sospetti, abbiano sortito gli effetti sperati in materia di prevenzione del terrorismo.
5 partecipanti (economiesuisse, scienceindustries, SKW, USAM, VSLF) sostengono che
l’auspicata armonizzazione con la normativa UE non apporterà alcun valore aggiunto e si dichiarano contrari a un’armonizzazione che, invece di abbattere gli ostacoli al commercio e produrre appunto un valore aggiunto, costituisce un obiettivo fine a sé stesso (economiesuisse, scienceindustries, SKW, VSLF). Questa posizione è condivisa anche da USAM, secondo cui, il fatto che ogni Stato membro dell’UE adotti disposizioni diverse in materia, non permetterà di abbattere gli ostacoli al commercio. 3 partecipanti (economiesuisse, scienceindustries, VSLF) osservano infine che, sulla base della documentazione fornita, non sia chiaro il motivo per cui la Svizzera correrebbe il rischio, qualora non si procedesse alla trasposizione della normativa UE, di diventare una sorta di oasi felice per quei terroristi intenzionati ad acquistare precursori.
Mancanza di valore aggiunto
8 partecipanti (TI, ACSI, CP, economiesuisse, scienceindustries, SKW, USAM, VSLF)
dichiarano esplicitamente che all’introduzione di una nuova legge preferiscono l’adeguamento delle basi giuridiche già esistenti, come la legge federale sugli esplosivi (LEspl; RS 941.41), la legge sui prodotti chimici (LPChim; RS 813.1) e le disposizioni pertinenti del Codice penale (CP; RS 311.0).
1 partecipante (USAM) è del parere che gli sviluppi recenti in materia di attività informative e legislazione, per esempio le revisioni della legge federale sulle attività informative (LAIn; RS 121) e della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; RS 780.1), non vengano tenuti in giusto conto in questo contesto.
5 partecipanti (economiesuisse, scienceindustries, SKW, USAM, VSLF) sostengono che per contrastare il verificarsi di attacchi terroristici in Svizzera occorra pendere provvedimenti preventivi in materia di attività informative, eventualmente intensificare il lavoro a livello locale delle forze di polizia nonché adottare misure di sensibilizzazione, possibilità peraltro già prevista dalle disposizioni vigenti.