Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/89: Legge federale sui precursori di sostanze esplodenti · 25 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 20Fedlex · Rapporto sui risultati
disposizione soltanto di quelle autorità di perseguimento penale che conducono indagini relative ad attività terroristiche o a un presunto uso abusivo di precursori di sostanze esplodenti. GE è favorevole alla possibilità di un controllo incrociato dei dati al fine, per esempio, di permettere alle autorità cantonali di polizia di localizzare i punti vendita cantonali e il domicilio degli acquirenti. Visto che alcune autorità non hanno necessità di accedere a tutti i dati del sistema d’informazione, VD suggerisce di disciplinare le autorizzazioni d’accesso a livello di ordinanza.
4.1.22 Art. 21 Uso del numero d’assicurato AVS
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AG, FR, SH e privatim rinviano a una perizia del Politecnico federale di Zurigo e al postulato CAG-N 17.3968 «Piano di sicurezza per gli identificatori personali» del 20 ottobre 2017 che il Consiglio federale, in data 20 dicembre 2017, ha proposto di accogliere. Nel febbraio 2017, il Dipartimento federale dell’interno (DFI) è inoltre stato incaricato dal Consiglio federale di elaborare una proposta di modifica della legislazione in materia di AVS. Fintantoché questi processi non saranno conclusi, i partecipanti ritengono auspicabile rinunciare a utilizzi sistematici del numero AVS al di fuori dell’ambito dell’assicurazione sociale e si chiedono se non vi siano altre opzioni percorribili. FR e privatim propongono lo stralcio della disposizione. USC esprime a sua volta un parere critico nei confronti di un utilizzo del numero AVS al di fuori dell’ambito socio- sanitario e auspica una protezione adeguata dei dati.
scienceindustries, SKW e VSLF chiedono lo stralcio della disposizione, adducendo che, ai sensi dell’articolo 11 AP-LPre, il numero AVS non figura tra i dati registrati al momento dell’acquisto.
4.1.23 Art. 22 Disposizioni d’esecuzione relative al sistema d’informazione
GE e VD ritengono che l’avamprogetto debba contenere un disciplinamento in merito alla durata di conservazione dei dati. GE suggerisce di fissarla a 10 anni.
4.1.24 Art. 23 Esecuzione
SDV ritiene fondamentale che i controlli supplementari eseguiti a campione da fedpol e quelli effettuati nei settori dei prodotti chimici, degli agenti terapeutici e dei prodotti alimentari vengano coordinati al fine di evitare un inutile onere amministrativo. Approva inoltre che, nel caso in cui non diano adito ad alcuna contestazione, i controlli a campione eseguiti presso le drogherie non siano soggetti a emolumenti. scienceindustries, SKW e VSLF chiedono l’aggiunta di un capoverso 4 relativo all’attuazione di misure di sensibilizzazione (cfr. art. 14 cpv. 2 AP-LPre), in modo da fornire una panoramica completa dei compiti attribuiti a fedpol.
Capoverso 1
ZG chiede che sia la Confederazione a farsi carico completamente dell’onere che, ai fini dell’esecuzione della LPre, incomberà ai Cantoni in termini di personale.
Capoverso 2
pharmaSuisse è sostanzialmente favorevole alla possibilità prevista per fedpol di ordinare misure per la protezione di terzi. Tuttavia s’interroga sulla natura di tali misure, sul margine di manovra di fedpol e sull’adeguatezza, nei confronti dei punti vendita, di una simile possibilità.
Capoverso 3
Riguardo al primo periodo, AG, SO e TG osservano che i controlli relativi al rispetto delle disposizioni concernenti l’etichettatura dei prodotti non dovrebbero essere eseguiti soltanto presso i punti vendita, bensì anche presso quegli attori, come fabbricanti e importatori, responsabili della messa a disposizione di tali prodotti sul mercato. fedpol dovrebbe essere
2 https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/publiservice/publikationen/berichte/berrisikofolgenabschaetzung-ahvnummer-e.pdf