Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/89: Legge federale sui precursori di sostanze esplodenti · 25 pagine

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validità massima di tre anni e chiede quindi che questa sia portata a sei mesi (cfr. art. 9b cpv. 3 LArm).

4.1.8 Art. 7 Revoca dell’autorizzazione di acquisto

SO osserva che per un’efficace esecuzione della LPre, oltre alla possibilità di revocare le autorizzazioni rilasciate e confiscare i precursori acquistati, bisognerebbe permettere a fedpol di eseguire i controlli necessari, e auspica quindi proposte in tal senso.

4.1.9 Art. 8 Importazione di precursori

SO porta l’attenzione sulle esperienze fatte nell’ambito dell’esecuzione della LArm e ritiene che debbano essere previste misure d’informazione adeguate.

scienceindustries, SKW e VSLF chiedono chiarimenti in merito all’attuazione del capoverso 1 lettera a e al luogo in cui deve essere effettuata la registrazione.

4.1.10 Art. 9 Esportazione di precursori

scienceindustries, SKW e VSLF auspicano chiarimenti in merito alla procedura da seguire nel caso in cui si decida di esportare dei precursori ad acquisto ormai avvenuto.

4.1.11 Art. 10 Messa al sicuro provvisoria di precursori

scienceindustries, SKW e VSLF ritengono che siano necessari chiarimenti in materia di ripartizione delle competenze (cfr. art. 31 AP-LPre) e, nello specifico, che debba essere precisato in quali casi la competenza per il perseguimento delle infrazioni spetta all’AFD e in quali è invece responsabile fedpol.

4.1.12 Art. 11 Fornitura a utilizzatori privati

SO è del parere che, prevedendo già la legislazione sui prodotti chimici vigente restrizioni nonché obblighi di controllo e documentazione per i negozi specializzati, l’attuazione delle misure di prevenzione per il commercio al dettaglio di cui nella LPre risulterà efficace. SH ritiene che il sistema di registrazioni e autorizzazioni previsto dalla disposizione sia molto complesso e che non sia chiaro come far fronte, nell’ambito del commercio al dettaglio, all’onere supplementare che questo comporterà.

Capoverso 1

BL e GE chiedono di considerare l’ipotesi di vincolare la fornitura di precursori a utilizzatori esteri al possesso di un permesso di domicilio (permesso C) e di sostituire il termine «titolo di soggiorno» con «permesso di domicilio». Sono dell’avviso che, per garantire una maggiore sicurezza, sia nell’interesse della collettività inasprire le restrizioni per l’acquisto. Per SH circoscrivere il campo d’applicazione all’acquisto e all’uso dei precursori nel settore privato, significa limitare notevolmente l’efficacia della normativa (cfr. commenti relativi al campo d’applicazione dell’art. 1 AP-LPre).

Secondo pharmaSuisse, il fatto che i precursori soggetti a registrazione ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 lettere b e c possano essere forniti soltanto a persone in possesso di un passaporto svizzero, di una carta d’identità svizzera o di un titolo di soggiorno svizzero costituisce una violazione del divieto di discriminazione sancito dalla Costituzione.

Capoverso 2

VD ritiene sproporzionato l’onere lavorativo supplementare che ne consegue per drogherie e farmacie.