Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/89: Legge federale sui precursori di sostanze esplodenti · 25 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 13Fedlex · Rapporto sui risultati

Capoversi 2 e 3

Secondo LU le disposizioni riguardanti la fornitura agli utilizzatori privati dovrebbero trovare applicazione soltanto a partire da una soglia quantitativa significativa (p. es. 2 kg). SO riconosce la pertinenza dei criteri previsti per definire i livelli di accesso e di un sistema d’accesso così modulato. Quanto al capoverso 2, GR chiede di vagliare la possibilità che gli obblighi di autorizzazione e registrazione non dipendano soltanto dai livelli di concentrazione ma anche dalla quantità di precursori acquistata. GE ritiene fondamentale che vengano introdotte norme sulla conservazione delle sostanze per scopi amministrativi e sul loro ciclo di vita, ossia dall’acquisto allo smaltimento, passando per la conservazione e l’uso. Afferma che, su questa base, sarebbe possibile revocare autorizzazioni, disporre divieti di detenzione e prevedere un obbligo di smaltimento. Propone inoltre di introdurre una disposizione che disciplini la procedura da adottare in caso di sostanze scadute (confisca e smaltimento) e una di carattere più generale che, analogamente all’articolo 31 LArm, regoli la confisca e il sequestro delle sostanze.

SDV valuta positivamente che per il momento si sia rinunciato a introdurre un divieto generale riguardante l’acquisto di precursori specifici. Ritiene che l’elenco dei precursori soggetti all’obbligo di registrazione e segnalazione contenuto nel rapporto esplicativo permetta alle drogherie di operare con competenza e fornire consulenze altamente affidabili. Chiede tuttavia che, oltre ai livelli di concentrazione previsti, per i precursori di cui all’articolo 3 capoverso 2 lettera b vengano definiti anche livelli quantitativi (100 g nel caso dei sali e 100 ml nel caso di sostanze liquide). Considera infatti sproporzionato l’onere amministrativo che si prospetta in caso di acquisto di quantità molto ridotte di precursori. Anche pharmaSuisse è a favore dell’introduzione di livelli quantitativi ritenendo che, in caso di acquisto di quantità ridotte di precursori (al di sotto di 100 g), sia eccessivo prevedere un obbligo di registrazione e autorizzazione. Reputa sconcertante che per l’acquisto di pochi grammi di clorato di sodio occorra un’autorizzazione quando presso i distributori è possibile acquistare svariati litri di una sostanza altamente infiammabile come la benzina. Inoltre, chiede che venga fatta una distinzione chiara tra precursori di sostanze esplodenti e medicinali e che questi ultimi vengano esclusi dal campo d’applicazione della legge. Anche secondo chemsuisse, le disposizioni riguardanti la fornitura agli utilizzatori privati dovrebbero trovare applicazione a partire da una soglia quantitativa significativa (p. es. 2 kg). SRF approva il fatto che i livelli di concentrazione proposti corrispondano a quelli in vigore nell’UE scongiurando così ulteriori ostacoli tecnici al commercio.

4.1.5 Art. 4 Detenzione di precursori

In relazione con gli articoli 5, 6 e 11, TI ritiene che non sia chiaro cosa succeda quando un prodotto viene utilizzato in comunione all’interno di uno stesso nucleo familiare. Nel caso di prodotti di uso comune considera le limitazioni previste eccessive e poco praticabili.

Ritenendo che non si possa presupporre che gli utilizzatori privati conoscano le disposizioni pertinenti, scienceindustries, SKW e VSLF sono del parere che le questioni da chiarire siano ancora molte: cosa succede se, al momento della vendita, un acquisto non viene registrato o se i precursori sono importati da un Paese nel quale non vige una legislazione in materia? Su chi ricade la responsabilità?

4.1.6 Art. 5 Trasferimento di precursori

FR dubita che le autorità d’esecuzione dispongano di risorse sufficienti per vigilare sul trasferimento dei precursori e sanzionare eventuali abusi.

scienceindustries, SKW e VSLF ritengono necessario chiarire come debba essere classificato un acquisto effettuato, per esempio, per conto di un familiare o di un vicino. Inoltre occorre precisare come e per il tramite di chi si debba vigilare sul rispetto dell’articolo 3 capoverso 2 lettera b.