Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/89: Legge federale sui precursori di sostanze esplodenti · 25 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 22Fedlex · Rapporto sui risultati

4.1.26 Art. 25 Emolumenti

scienceindustries, SKW e VSLF chiedono lo stralcio della disposizione, giudicando inappropriata una riscossione di emolumenti che produrrebbe un aumento considerevole del prezzo di per sé contenuto dei prodotti interessati. Si pone inoltre la questione del rapporto costi/benefici in relazione alla gestione degli emolumenti e al loro importo. SDV ritiene molto importante coordinare i controlli supplementari eseguiti a campione da fedpol con quelli effettuati nei settori dei prodotti chimici, degli agenti terapeutici e dei prodotti alimentari nell’intento di scongiurare un inutile onere amministrativo. pharmaSuisse e SDV approvano il fatto che, nel caso in cui non diano adito ad alcuna contestazione, i controlli a campione eseguiti presso le drogherie e le farmacie non siano soggetti a emolumenti.

4.1.27 Art. 26 Infrazioni in materia di fornitura

SO è favorevole alle disposizioni penali di cui agli articoli 26 e seguenti AP-LPre.

pharmaSuisse ritiene che sia difficile distinguere tra utilizzatori professionali e privati e porta l’esempio di un utilizzatore professionale che, acquistando una sostanza per un fine d’uso diverso da quello inerente alla sua professione, andrebbe in realtà considerato un utilizzatore privato. Non giudica ragionevole l’allestimento di un elenco degli utilizzatori professionali, ma è comunque del parere che, anche in questi casi, l’entità delle sanzioni e delle misure previste debba essere proporzionata al tipo di infrazione constatata in materia di fornitura. Chiede pertanto una riduzione della pena prevista dall’avamprogetto.

Capoverso 1

pharmaSuisse auspica che venga applicata solamente la legislazione sulle contravvenzioni di polizia. Ritiene, infatti, che per quanto concerne gli aspetti di prevenzione generale e speciale, una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria non siano adeguate. Secondo BHB, devono essere i fabbricanti a farsi carico dell’etichettatura e a trasmettere quindi i dati ai commercianti, per esempio registrandoli all’interno della scheda di dati di sicurezza; questo permetterebbe ai venditori, per lo meno, di identificare i prodotti soggetti all’obbligo di registrazione.

Capoverso 2

Analogamente a quanto fatto per il capoverso 1, pharmaSuisse chiede un’attenuazione dell’entità della pena sostenendo che, nel caso di un evento isolato, dovrebbe essere sufficiente un ammonimento. Una multa dovrebbe invece essere comminata soltanto in caso di infrazione colposa o reiterata.

Capoverso 3

scienceindustries, SKW e VSLF chiedono un adeguamento della disposizione e avanzano una proposta di riformulazione. pharmaSuisse è del parere che la disposizione non dovrebbe valere soltanto per gli utilizzatori privati, bensì anche per i punti vendita.

4.1.28 Art. 27 Detenzione, importazione o esportazione illecite

scienceindustries, SKW e VSLF chiedono che vengano chiarite le seguenti domande: come comportarsi con quei precursori di cui gli utilizzatori privati erano in possesso prima dell’entrata in vigore della legge? Come si può pretendere che un utilizzatore privato che ha effettuato i suoi acquisti in un Paese in cui non esiste una legislazione in materia o in cui i criteri fissati dalla legge sono diversi da quelli della legislazione svizzera sia a conoscenza di quanto previsto al capoverso 2 della presente disposizione? Secondo pharmaSuisse occorre che, ai fini di una maggiore chiarezza, «chiunque» venga sostituito con «privati» o «utilizzatori privati».