Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/89: Legge federale sui precursori di sostanze esplodenti · 25 pagine
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Ritengono che, nell’ottica di un’armonizzazione con la legislazione sui prodotti chimici, occorra verificare le definizioni dei termini «precursori» e «sostanze esplodenti» nonché il campo d’applicazione delle disposizioni in cui questi vengono impiegati. AG, LU, TG, ACCS e chemsuisse sono inoltre del parere che debba essere fornita una definizione anche per il termine «avvenimenti sospetti»; a tal scopo, suggeriscono di riprendere la formulazione proposta nel regolamento (UE) n. 98/2013 per «transazione sospetta» e di adattarla alla realtà svizzera. AG, SO, ACCS e chemsuisse sono del parere che non sia chiaro se le disposizioni dell’avamprogetto siano applicabili soltanto a sostanze «pure» o anche a preparati contenenti tali sostanze. ComNBC chiede che, nella versione tedesca, il termine «Vorläuferstoffe» venga sostituito con un sinonimo.
SDV e pharmaSuisse partono dal presupposto che con «uso professionale» s’intendano anche l’acquisto, la vendita e il commercio in ambito professionale (commercio al dettaglio, attività lucrative) e che drogherie e farmacie non necessitino quindi di un’autorizzazione di acquisto. pharmaSuisse ritiene che sia difficile distinguere tra utilizzatori professionali e privati e porta l’esempio di un utilizzatore professionale che, acquistando una sostanza per un fine d’uso diverso da quello inerente alla sua professione, andrebbe in realtà considerato un utilizzatore privato. Sostiene inoltre che non sia sufficientemente chiaro quali siano i fini d’uso ammessi ai sensi della lettera a e auspica una puntualizzazione in tal senso. Andrebbe inoltre specificato che con «fini […] di formazione» vengono intese esclusivamente le formazioni professionali. TI e ACSI osservano che, per scongiurare problemi in fase di applicazione della legge, converrebbe distinguere in modo più netto tra utilizzatori privati e professionali. scienceindustries, SKV e VSLF avanzano proposte di riformulazione per le lettere a–d basandosi sulle definizioni contemplate dalle legislazioni sui prodotti chimici e di esplosivi. Affermano inoltre che si possa rinunciare a una definizione del termine «esplosione», dal momento che i regolamenti dell’ONU sul trasporto di merci pericolose (TDG) e sul sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) contengono già criteri ben definiti in merito e che disposizioni non altrettanto precise non risulterebbero attuabili in questo contesto.
4.1.4 Art. 3 Restrizioni di accesso
scienceindustries, SKW e VSLF chiedono la modifica dei capoversi 1 e 3 e avanzano proposte di riformulazione. Ritengono che, viste le diverse modalità in cui gli Stati dell’UE attuano il pertinente regolamento (UE), non sia chiaro di quale diritto internazionale intenda tener conto il Consiglio federale. Sostengono inoltre che la pericolosità del precursore non sia rilevante ai fini della definizione dei livelli di accesso e che non sia chiaro quali criteri debbano essere considerati nell’ambito della valutazione del rischio di uso abusivo. L’elenco deve essere allestito sulla base di criteri tecnici chiari.
Capoverso 1
SO ritiene corretto affidare al Consiglio federale il compito di allestire l’elenco dei precursori, di modo che sia possibile intervenire rapidamente nel caso in cui se ne rendesse necessaria l’estensione. Al fine di scongiurare acquisti indesiderati in Svizzera, auspica inoltre un’armonizzazione con il pertinente regolamento (UE).
GE, BHB e IG DHS ritengono che sia opportuno adeguare l’elenco dei precursori e i rispettivi livelli di concentrazione alla normativa europea e inserire tale elenco nella legge sotto forma di allegato. GE è inoltre del parere che nell’elenco debbano figurare anche le sostanze elencate nell’allegato II del pertinente regolamento (UE) (tra cui acetone e acido solforico, utilizzati negli attacchi terroristici del 13 novembre 2015 a Parigi e del 22 marzo 2016 a Bruxelles). IG DHS sostiene infine che, al fine di facilitare il compito dei commercianti, la classificazione dei precursori debba essere affidata direttamente ai fabbricanti.