Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/89: Legge federale sui precursori di sostanze esplodenti · 25 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 18Fedlex · Rapporto sui risultati

commercianti nel saper riconoscere le transazioni sospette e quei furti che, in quanto sospetti, sottostanno all’obbligo di segnalazione. Anche SRF si dice d’accordo con l’introduzione di una possibilità di segnalazione e non di un obbligo.

Capoverso 2

scienceindustries, SKW e VSLF propongono che la necessità di mettere in atto misure di sensibilizzazione sia prevista all’articolo 23 e non al presente capoverso. SRF esprime un parere critico nei confronti delle misure di sensibilizzazione previste: la Confederazione non dovrebbe infatti incoraggiare i commercianti al dettaglio a sottoporre sondaggi critici ai clienti o a mettere in atto altre misure «contro il cliente». Il livello elevato di fluttuazioni nel commercio al dettaglio limita inoltre notevolmente le possibilità in questo contesto. USC è del parere che il capoverso implichi un obbligo di diligenza e di collaborazione per una parte degli attori del commercio al dettaglio e dell’agricoltura. Ritiene quindi necessario sensibilizzare le persone interessate, in particolare sui loro compiti. A tal fine occorre prevedere tempo sufficiente e, soprattutto, collaborare con organizzazioni professionali e specializzate. USC chiede quindi di integrare la disposizione e avanza una proposta di riformulazione.

4.1.16 Art. 15 Raccolta di informazioni

Capoverso 1

SO approva la possibilità prevista per fedpol di accedere al sistema d’informazione del SIC e di chiedere al SIC un suo parere. GR auspica che venga precisato se è o meno possibile prendere contatto con utilizzatori professionali nonché con persone fisiche e giuridiche. VD ritiene sproporzionato il numero di banche dati consultabili ai fini della raccolta di informazioni e si dichiara contrario a una consultazione automatica e sistematica delle banche dati indicate; suggerisce infine il ricorso a sistemi di protocollo affinché l’accesso a queste banche dati avvenga esclusivamente nell’ambito della legalità.

Capoverso 2

SH, ZG e privatim chiedono che sia valutata con attenzione, e motivata nel messaggio, la necessità di un riferimento esplicito alle autorità del controllo abitanti e alle autorità dello stato civile all’interno della disposizione. Si pone la questione dell’effettivo contributo che le informazioni in loro possesso possono fornire all’individuazione e alla valutazione di possibili minacce. VD è del parere che, nel trasmettere le proprie richieste alle autorità federali e cantonali, fedpol debba indicarne il motivo e fare necessariamente riferimento a un caso concreto. Devono sussistere sufficienti indizi per cui si possa ragionevolmente supporre l’esistenza di un rischio significativo.

Capoverso 3

FR, SH, ZG e privatim chiedono che nel messaggio siano definite le modalità e la portata della raccolta di dati personali basata sull’«analisi automatizzata di fonti accessibili al pubblico», una delle possibilità a disposizione di fedpol per assolvere il compito attribuitogli dalla legge. Sostengono che sia importante spiegare il motivo e l’utilità di tale forma di profilazione e indicare, anche soltanto a titolo esemplificativo, le «fonti accessibili al pubblico» ritenute adatte allo scopo. Questo sia per dare conto dell’entità della potenziale ingerenza nei diritti fondamentali sia per garantire una maggiore trasparenza. VD è del parere che un’automatizzazione potrebbe portare a una raccolta di dati personali sproporzionata tanto a livello di quantità quanto a livello di contenuto.

Per scienceindustries, SKW e VSLF è necessario chiarire in primo luogo le questioni relative all’impiego delle fonti accessibili al pubblico e dell’importanza loro attribuita nonché all’affidabilità dei dati provenienti da tali fonti.